Buonasera a voi tutti,
il quesito è intrigante: mutuo ipotecario a tasso variabile, acceso a suo
tempo per acquisto prima casa, presso la banca X. La banca Y propone
l'estinzione del mutuo della concorrenza a fronte di nuovo mutuo a
condizioni più vantaggiose. Il dubbio sorge sull'argomento "benefici
fiscali" che, in caso di "rinegoziazione del mutuo" nell'ambito della stessa
banca, permane; mentre nel caso in questione tale beneficio decade (fonte
istruzioni 730).
Altre fonti, non documentate, affermano che il beneficio fiscale permane.
Qualcuno può fare chiarezza?
Cordialmente,
Polar
> Altre fonti, non documentate, affermano che il beneficio fiscale permane.
> Qualcuno può fare chiarezza?
Non ti cito la normativa perchè non sono in grado di fornirtela, ma mi
sono informato per un cliente per un problema proprio uguale al tuo.
Il responso del mio collega all'ufficio mutui è stato lapidario:
rinegoziare un mutuo serve solo ad ottenere migliori condizioni e basta,
anzi la rinegoziazione si fa solo per questo (le condizioni migliori
sono l'elemento chiave della pratica). Si perdono tutti i benefici del
pacchetto "prima casa".
--
"Non muoio nemmeno se m'ammazzano"
G.Guareschi - da Don Camillo
"NESSUN PERDONO" - Paolo Onofri
> Altre fonti, non documentate, affermano che il beneficio fiscale permane.
> Qualcuno può fare chiarezza?
Non ti cito la normativa perchè non sono in grado di fornirtela, ma mi
sono informato per un cliente per un problema proprio uguale al tuo.
Il responso del mio collega all'ufficio mutui è stato lapidario:
rinegoziare un mutuo serve solo ad ottenere migliori condizioni e basta,
anzi la rinegoziazione si fa solo per questo (le condizioni migliori
sono l'elemento chiave della pratica). Si perdono tutti i benefici del
pacchetto "prima casa".
--
"Non muoio nemmeno se m'ammazzano"
G.Guareschi - da Don Camillo
"NESSUN PERDONO" - Paolo Onofri
"Polar" <Polarvision@polarvision.com> ha scritto nel messaggio
news:45956a1c$0$22389$4fafbaef@reader2.news.tin.it ...
> Il dubbio sorge sull'argomento "benefici fiscali" che, in caso di
> "rinegoziazione del mutuo"
> nell'ambito della stessa banca, permane; mentre nel caso in questione tale
> beneficio decade (fonte
> istruzioni 730). Altre fonti, non documentate, affermano che il beneficio
> fiscale permane.
> Qualcuno può fare chiarezza?
Certo che rimangono i benefici fiscali! Ma anche se chiudi il mutuo con una
banca e lo ristipuli con un'altra, non asei obbligato a rinegoziare con la
stessa, guardati attorno se vuoi e ritieni. Le condizioni però sono che: se
il mutuo originale é intestato ad A e B, devono essere A e B i contraenti
del secondo mutuo; l'immobile in garanzia é sempre quello (daaa); l'importo
del secondo mutuo deve essere al centesimo il residuo del capitale del primo
mutuo. Leggiti qua, pag. 14 (unica fonte affidabile): http://www.agenziaentrate.gov.it/ilw...guidamutuo.pdf
"Polar" <Polarvision@polarvision.com> ha scritto nel messaggio
news:45956a1c$0$22389$4fafbaef@reader2.news.tin.it ...
> Il dubbio sorge sull'argomento "benefici fiscali" che, in caso di
> "rinegoziazione del mutuo"
> nell'ambito della stessa banca, permane; mentre nel caso in questione tale
> beneficio decade (fonte
> istruzioni 730). Altre fonti, non documentate, affermano che il beneficio
> fiscale permane.
> Qualcuno può fare chiarezza?
Certo che rimangono i benefici fiscali! Ma anche se chiudi il mutuo con una
banca e lo ristipuli con un'altra, non asei obbligato a rinegoziare con la
stessa, guardati attorno se vuoi e ritieni. Le condizioni però sono che: se
il mutuo originale é intestato ad A e B, devono essere A e B i contraenti
del secondo mutuo; l'immobile in garanzia é sempre quello (daaa); l'importo
del secondo mutuo deve essere al centesimo il residuo del capitale del primo
mutuo. Leggiti qua, pag. 14 (unica fonte affidabile): http://www.agenziaentrate.gov.it/ilw...guidamutuo.pdf
"Aleran" <aleran2525LEVAMIPERRISPONDERE@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:1hr4pr9.1f0wfjo19pk54wN%aleran2525LEVAMIPERRI SPONDERE@tin.it...
> Il responso del mio collega all'ufficio mutui è stato lapidario:
Oh ma... il tuo collega dell'ufficio mutui nuotava nello spumante o cosa??
:-)
"Aleran" <aleran2525LEVAMIPERRISPONDERE@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:1hr4pr9.1f0wfjo19pk54wN%aleran2525LEVAMIPERRI SPONDERE@tin.it...
> Il responso del mio collega all'ufficio mutui è stato lapidario:
Oh ma... il tuo collega dell'ufficio mutui nuotava nello spumante o cosa??
:-)
"Bianca" <Bianca.ns@ns.it> ha scritto nel messaggio
news:4595a471$0$19097$4fafbaef@reader4.news.tin.it ...
>
> Certo che rimangono i benefici fiscali! Ma anche se chiudi il mutuo con
una
> banca e lo ristipuli con un'altra.
Le condizioni però sono che: se
> il mutuo originale é intestato ad A e B, devono essere A e B i contraenti
> del secondo mutuo; l'immobile in garanzia é sempre quello (daaa);
l'importo
> del secondo mutuo deve essere al centesimo il residuo del capitale del
primo
> mutuo. Leggiti qua, pag. 14 (unica fonte affidabile):
> http://www.agenziaentrate.gov.it/ilw...guidamutuo.pdf
>
> ciao
mi sono letto il documento che gentilmente mi hai allegato e mi sono fermato
a ragionare sulla prima definizione relativa alle condizioni di fattibilità:
il documento parla di parti contraenti, tu invece per parti contraenti
identifichi i soli mutuatari e di conseguenza la "banca" può essere
effetivamente diversa da quella che ha erogato originariamente il mutuo.
Ho fatto un'ulteriore ricerca in rete e ho trovato questa circolare
dell'Agenzia delle Entrate del 1996.
Vhttp://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb4b2b0dd8699d9/circolar
e_108.pdfIl punto interessante è il 2.3.5 che tratta proprio il caso in
questione (anche se del 1.1.1993).
Morale: stando a questa circolare i benefici fiscali decadono!
Ma non mi do per vinto, la caccia continua!
"Bianca" <Bianca.ns@ns.it> ha scritto nel messaggio
news:4595a471$0$19097$4fafbaef@reader4.news.tin.it ...
>
> Certo che rimangono i benefici fiscali! Ma anche se chiudi il mutuo con
una
> banca e lo ristipuli con un'altra.
Le condizioni però sono che: se
> il mutuo originale é intestato ad A e B, devono essere A e B i contraenti
> del secondo mutuo; l'immobile in garanzia é sempre quello (daaa);
l'importo
> del secondo mutuo deve essere al centesimo il residuo del capitale del
primo
> mutuo. Leggiti qua, pag. 14 (unica fonte affidabile):
> http://www.agenziaentrate.gov.it/ilw...guidamutuo.pdf
>
> ciao
mi sono letto il documento che gentilmente mi hai allegato e mi sono fermato
a ragionare sulla prima definizione relativa alle condizioni di fattibilità:
il documento parla di parti contraenti, tu invece per parti contraenti
identifichi i soli mutuatari e di conseguenza la "banca" può essere
effetivamente diversa da quella che ha erogato originariamente il mutuo.
Ho fatto un'ulteriore ricerca in rete e ho trovato questa circolare
dell'Agenzia delle Entrate del 1996.
Vhttp://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb4b2b0dd8699d9/circolar
e_108.pdfIl punto interessante è il 2.3.5 che tratta proprio il caso in
questione (anche se del 1.1.1993).
Morale: stando a questa circolare i benefici fiscali decadono!
Ma non mi do per vinto, la caccia continua!
Mutui analisi rinegoziazione- apolitico.
GroAn: Non ho voglia di approfondire da solo...
E' prevista e annunciata dal governo la possibilità di rinegoziare il
mutuo in essere.
Alcune considerazioni:
La rinegoziazione appare una...
Investire
1
23-05-2008 11.48.27
mutuo lungo e investimento vs mutuo breve
spago: Ciao a tutti, volevo un consiglio:
dovendo acquistare prima casa avremo necessità di aprire un mutuo.
sondato un po' le banche stiamo optando o per un mutuo ventennale o per
un trentennale con...
Investire
2
02-05-2006 17.27.48
Parametri variabili mutuo e simulazione mutuo (lungo)
Giuseppe R.: Attenzione: articolo in crosspost.
Non modificando manualmente il f/up, anche
i post indirizzati ad it.economia
dovranno passare al vaglio della moderazione
di it.economia.banche.
Ciao a...