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  #1  
Vecchio 07-11-2006, 10.01.27
st71ge
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Predefinito Fideiussione Bancaria, un aiuto

Buongiorno a tutti, sono a chiedervi un aiuto e ringrazio in anticipo chi
risponderà, i fatti: contratto di agenzia commerciale, la società mandante
mi ha chiesto una fideiussione bancaria a garanzia dell'esatto
adempimento di ogni obbligazione derivante dal contratto; il contratto di
agenzia si risolve alla metà di giugno 2004, la banca sostiene che la
fideiussione è ancora valida in quanto sopra c'è scritto che la stessa
resterà valida fino a quando la società, a mezzo di lettera raccomandata
a.r.,non avrà comunicato alla banca la definitiva liberazione;
il quesito è questo, l'art1957 del c.c. prevede che il fideiussore rimane
obbligato anche dopo la scadenza (la fideiussione è scaduta e regolarmente
disdettata dalla banca stessa) purchè il creditore (la società) entro sei
mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore (cosa che non ha
fatto); sul testo della fideiussione vi è scritto inoltre che la Banca
rinuncia ad opporre alla società i termini del predetto articolo.
mi chiedo questo....è la banca che ha deciso di opporre questo articolo
alla società, posso oppormi a questo è far dichiarare scaduta la
fideiussione?
grazie

--

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
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Alt 07-11-2006, 10.01.27
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  #2  
Vecchio 07-11-2006, 12.35.36
Naol
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Predefinito Re: Fideiussione Bancaria, un aiuto

> disdettata dalla banca stessa) purchè il creditore (la società) entro sei
> mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore (cosa che non ha
> fatto); sul testo della fideiussione vi è scritto inoltre che la Banca
> rinuncia ad opporre alla società i termini del predetto articolo.



La questione è un po' complicata. Bisogna considerare:
Il termine di escutibilità = TE
La scadenza dell'obbligazione principale = SO
Validità della garanzia = VG

Se VG è anteriore a SO il fideiussore (la banca) rimane obbligato anche
dopo la SO purchè il creditore entro SEI mesi abbia proposto le sue istanze

Se VG coincide con SO il fideiussore (la banca) rimane obbligato anche
dopo la SO purchè il creditore entro DUE mesi abbia proposto le sue istanze

A questo punto bisogna vedere quando è stato posto il TE

Se TE è anteriore ai termini dei 2 o dei 6 mesi di cui sopra,
l'applicazione dell'art. 1957 cc rende la garanzia a scadenza
indeterminata.

Se TE scade in coincidenza o oltre i predetti limiti di 2 o 6 mesi,
l'applicazione dell'art 1957 cc è ininfluente

Nei testi standard generalmente utilizzati la banca rinuncia a contestare
la decadenza del TE derivante dall'applicazione dell'art. 1957.
In pratica si adegua alla legge (che sforzo!) e accetta che, in presenza
di istanze presentate nei termini corretti, la scadenza della fideiussione
possa anche essere indeterminata. Ma poi (di solito) aggiunge sul testo
della fideiussione, che le richieste di escussione dovranno comunque
pervenire alla banca entro (di solito) 15 giorni dal TE. Dopo questo
termine la garanzia resterà priva di ogni effetto anche se non sarà
restituita.



> mi chiedo questo....è la banca che ha deciso di opporre questo articolo
> alla società, posso oppormi a questo è far dichiarare scaduta la
> fideiussione?
> grazie


Come vedi c'è una contraddizione abbastanza evidente.
Prima la banca dice che il termine di escutibilità può anche essere
posticipato.
Questo rende la garanzia indeterminata.
E quindi si potrà porre fine all'impegno solo dopo la restituzione
dell'originale.
Ma poi (tentando di pararsi il qlo) la banca dice che le richieste di
escussione devono pervenire entro i termini "originali", oltre i quali la
garanzia verrà considerata priva di valore.
Cosa vale di più? Quello che dice l'art. 1957 o quello che dice la banca?
Lo stabiliranno gli avvocati caso per caso.

Ricordiamoci che l'escussione della fideiussione è un evento sempre noto
al fideiussore (la banca), mentre la presentazione di istanze contro il
debitore principale (TU) potrebbe essere evento ignoto al fideiussore.
La conseguenza di tutto ciò, è che la banca considera la garanzia attiva
finchè non si rientra in possesso dell'originale.

Ciao!

P.S. La questione è abbastanza articolata, spero di non aver scritto, per
la fretta, cose errate o troppo imprecise.

Riciao!


--

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  #3  
Vecchio 07-11-2006, 12.35.36
Naol
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Predefinito Re: Fideiussione Bancaria, un aiuto

> disdettata dalla banca stessa) purchè il creditore (la società) entro sei
> mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore (cosa che non ha
> fatto); sul testo della fideiussione vi è scritto inoltre che la Banca
> rinuncia ad opporre alla società i termini del predetto articolo.



La questione è un po' complicata. Bisogna considerare:
Il termine di escutibilità = TE
La scadenza dell'obbligazione principale = SO
Validità della garanzia = VG

Se VG è anteriore a SO il fideiussore (la banca) rimane obbligato anche
dopo la SO purchè il creditore entro SEI mesi abbia proposto le sue istanze

Se VG coincide con SO il fideiussore (la banca) rimane obbligato anche
dopo la SO purchè il creditore entro DUE mesi abbia proposto le sue istanze

A questo punto bisogna vedere quando è stato posto il TE

Se TE è anteriore ai termini dei 2 o dei 6 mesi di cui sopra,
l'applicazione dell'art. 1957 cc rende la garanzia a scadenza
indeterminata.

Se TE scade in coincidenza o oltre i predetti limiti di 2 o 6 mesi,
l'applicazione dell'art 1957 cc è ininfluente

Nei testi standard generalmente utilizzati la banca rinuncia a contestare
la decadenza del TE derivante dall'applicazione dell'art. 1957.
In pratica si adegua alla legge (che sforzo!) e accetta che, in presenza
di istanze presentate nei termini corretti, la scadenza della fideiussione
possa anche essere indeterminata. Ma poi (di solito) aggiunge sul testo
della fideiussione, che le richieste di escussione dovranno comunque
pervenire alla banca entro (di solito) 15 giorni dal TE. Dopo questo
termine la garanzia resterà priva di ogni effetto anche se non sarà
restituita.



> mi chiedo questo....è la banca che ha deciso di opporre questo articolo
> alla società, posso oppormi a questo è far dichiarare scaduta la
> fideiussione?
> grazie


Come vedi c'è una contraddizione abbastanza evidente.
Prima la banca dice che il termine di escutibilità può anche essere
posticipato.
Questo rende la garanzia indeterminata.
E quindi si potrà porre fine all'impegno solo dopo la restituzione
dell'originale.
Ma poi (tentando di pararsi il qlo) la banca dice che le richieste di
escussione devono pervenire entro i termini "originali", oltre i quali la
garanzia verrà considerata priva di valore.
Cosa vale di più? Quello che dice l'art. 1957 o quello che dice la banca?
Lo stabiliranno gli avvocati caso per caso.

Ricordiamoci che l'escussione della fideiussione è un evento sempre noto
al fideiussore (la banca), mentre la presentazione di istanze contro il
debitore principale (TU) potrebbe essere evento ignoto al fideiussore.
La conseguenza di tutto ciò, è che la banca considera la garanzia attiva
finchè non si rientra in possesso dell'originale.

Ciao!

P.S. La questione è abbastanza articolata, spero di non aver scritto, per
la fretta, cose errate o troppo imprecise.

Riciao!


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  #4  
Vecchio 07-11-2006, 12.39.05
Naol
Guest
 
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Predefinito Re: Fideiussione Bancaria, un aiuto

Chiedo scusa, nel precedente messaggio la mia risposta non è stata
riportata interamente (per colpa mia).

La ripropongo, completa, qui di seguito.
st71ge ha scritto:

> [...] la banca sostiene che la
> fideiussione è ancora valida in quanto sopra c'è scritto che la stessa
> resterà valida fino a quando la società, a mezzo di lettera raccomandata
> a.r.,non avrà comunicato alla banca la definitiva liberazione;


Strano. Da noi la fideiussione rimane valida fino al ricevimento
dell'originale. Solo quando è oggettivamente impossibile rientrare in
possesso dell'originale (ad esempio fideiussioni rilasciate in favore di
enti pubblici o a beneficiari di paesi del terzo mondo - strana
analogia!-) si scarica l'impegno sulla base di una una manleva-liberatoria
da parte del cliente.



> il quesito è questo, l'art1957 del c.c. prevede che il fideiussore rimane
> obbligato anche dopo la scadenza (la fideiussione è scaduta e regolarmente
> disdettata dalla banca stessa) purchè il creditore (la società) entro sei
> mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore (cosa che non ha
> fatto); sul testo della fideiussione vi è scritto inoltre che la Banca
> rinuncia ad opporre alla società i termini del predetto articolo.



La questione è un po' complicata. Bisogna considerare:
Il termine di escutibilità = TE
La scadenza dell'obbligazione principale = SO
Validità della garanzia = VG

Se VG è anteriore a SO il fideiussore (la banca) rimane obbligato anche
dopo la SO purchè il creditore entro SEI mesi abbia proposto le sue istanze

Se VG coincide con SO il fideiussore (la banca) rimane obbligato anche
dopo la SO purchè il creditore entro DUE mesi abbia proposto le sue istanze

A questo punto bisogna vedere quando è stato posto il TE

Se TE è anteriore ai termini dei 2 o dei 6 mesi di cui sopra,
l'applicazione dell'art. 1957 cc rende la garanzia a scadenza
indeterminata.

Se TE scade in coincidenza o oltre i predetti limiti di 2 o 6 mesi,
l'applicazione dell'art 1957 cc è ininfluente

Nei testi standard generalmente utilizzati la banca rinuncia a contestare
la decadenza del TE derivante dall'applicazione dell'art. 1957.
In pratica si adegua alla legge (che sforzo!) e accetta che, in presenza
di istanze presentate nei termini corretti, la scadenza della fideiussione
possa anche essere indeterminata. Ma poi (di solito) aggiunge sul testo
della fideiussione, che le richieste di escussione dovranno comunque
pervenire alla banca entro (di solito) 15 giorni dal TE. Dopo questo
termine la garanzia resterà priva di ogni effetto anche se non sarà
restituita.



> mi chiedo questo....è la banca che ha deciso di opporre questo articolo
> alla società, posso oppormi a questo è far dichiarare scaduta la
> fideiussione?
> grazie


Come vedi c'è una contraddizione abbastanza evidente.
Prima la banca dice che il termine di escutibilità può anche essere
posticipato.
Questo rende la garanzia indeterminata.
E quindi si potrà porre fine all'impegno solo dopo la restituzione
dell'originale.
Ma poi (tentando di pararsi il qlo) la banca dice che le richieste di
escussione devono pervenire entro i termini "originali", oltre i quali la
garanzia verrà considerata priva di valore.
Cosa vale di più? Quello che dice l'art. 1957 o quello che dice la banca?
Lo stabiliranno gli avvocati caso per caso.

Ricordiamoci che l'escussione della fideiussione è un evento sempre noto
al fideiussore (la banca), mentre la presentazione di istanze contro il
debitore principale (TU) potrebbe essere evento ignoto al fideiussore.
La conseguenza di tutto ciò, è che la banca considera la garanzia attiva
finchè non si rientra in possesso dell'originale.

Ciao!

P.S. La questione è abbastanza articolata, spero di non aver scritto, per
la fretta, cose errate o troppo imprecise.

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Vecchio 07-11-2006, 12.39.05
Naol
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Chiedo scusa, nel precedente messaggio la mia risposta non è stata
riportata interamente (per colpa mia).

La ripropongo, completa, qui di seguito.
st71ge ha scritto:

> [...] la banca sostiene che la
> fideiussione è ancora valida in quanto sopra c'è scritto che la stessa
> resterà valida fino a quando la società, a mezzo di lettera raccomandata
> a.r.,non avrà comunicato alla banca la definitiva liberazione;


Strano. Da noi la fideiussione rimane valida fino al ricevimento
dell'originale. Solo quando è oggettivamente impossibile rientrare in
possesso dell'originale (ad esempio fideiussioni rilasciate in favore di
enti pubblici o a beneficiari di paesi del terzo mondo - strana
analogia!-) si scarica l'impegno sulla base di una una manleva-liberatoria
da parte del cliente.



> il quesito è questo, l'art1957 del c.c. prevede che il fideiussore rimane
> obbligato anche dopo la scadenza (la fideiussione è scaduta e regolarmente
> disdettata dalla banca stessa) purchè il creditore (la società) entro sei
> mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore (cosa che non ha
> fatto); sul testo della fideiussione vi è scritto inoltre che la Banca
> rinuncia ad opporre alla società i termini del predetto articolo.



La questione è un po' complicata. Bisogna considerare:
Il termine di escutibilità = TE
La scadenza dell'obbligazione principale = SO
Validità della garanzia = VG

Se VG è anteriore a SO il fideiussore (la banca) rimane obbligato anche
dopo la SO purchè il creditore entro SEI mesi abbia proposto le sue istanze

Se VG coincide con SO il fideiussore (la banca) rimane obbligato anche
dopo la SO purchè il creditore entro DUE mesi abbia proposto le sue istanze

A questo punto bisogna vedere quando è stato posto il TE

Se TE è anteriore ai termini dei 2 o dei 6 mesi di cui sopra,
l'applicazione dell'art. 1957 cc rende la garanzia a scadenza
indeterminata.

Se TE scade in coincidenza o oltre i predetti limiti di 2 o 6 mesi,
l'applicazione dell'art 1957 cc è ininfluente

Nei testi standard generalmente utilizzati la banca rinuncia a contestare
la decadenza del TE derivante dall'applicazione dell'art. 1957.
In pratica si adegua alla legge (che sforzo!) e accetta che, in presenza
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possa anche essere indeterminata. Ma poi (di solito) aggiunge sul testo
della fideiussione, che le richieste di escussione dovranno comunque
pervenire alla banca entro (di solito) 15 giorni dal TE. Dopo questo
termine la garanzia resterà priva di ogni effetto anche se non sarà
restituita.



> mi chiedo questo....è la banca che ha deciso di opporre questo articolo
> alla società, posso oppormi a questo è far dichiarare scaduta la
> fideiussione?
> grazie


Come vedi c'è una contraddizione abbastanza evidente.
Prima la banca dice che il termine di escutibilità può anche essere
posticipato.
Questo rende la garanzia indeterminata.
E quindi si potrà porre fine all'impegno solo dopo la restituzione
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  #6  
Vecchio 07-11-2006, 13.26.03
st71ge
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Predefinito Re: Fideiussione Bancaria, un aiuto




> A questo punto bisogna vedere quando è stato posto il TE


Ciao e grazie della risposta esauriente.....nella fideiussione il TE non è
stato posto ovvero si dice che la Banca si costituisce fideiussore
nell'interesso mio a favore della società fino alla concorrenza della
somma massima pattuita a garanzia dell'esatto adempimento....

Resta inteso che la Banca si impegna sin d'ora,rimossa ogni eccezzione, a
versare immediatamente alla società l'importo della cauzione a semplice
richiesta,senza alcuna riserva e con la espressa rinuncia al beneficio
della preventiva escussione di cui all'art.1944 del C.C.

grazie


--

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  #7  
Vecchio 07-11-2006, 13.26.03
st71ge
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> A questo punto bisogna vedere quando è stato posto il TE


Ciao e grazie della risposta esauriente.....nella fideiussione il TE non è
stato posto ovvero si dice che la Banca si costituisce fideiussore
nell'interesso mio a favore della società fino alla concorrenza della
somma massima pattuita a garanzia dell'esatto adempimento....

Resta inteso che la Banca si impegna sin d'ora,rimossa ogni eccezzione, a
versare immediatamente alla società l'importo della cauzione a semplice
richiesta,senza alcuna riserva e con la espressa rinuncia al beneficio
della preventiva escussione di cui all'art.1944 del C.C.

grazie


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aiuto, bancaria, fideiussione
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