Testo decreto approvato dal Senato per quanto riguarda i conti correnti
L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). -
1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è
sostituito dal seguente:
"Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). -
1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare
unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora
sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
1341, secondo comma, del codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve
essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in
modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto',
con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro
supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si
intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto
entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il
cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente
praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate
le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il
cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di
politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che
quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio
al cliente".
2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la
facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura».
Re: Testo decreto approvato dal Senato per quanto riguarda i conti correnti
Ciao,
"Max max" <maxmax@nomail.it.invalid> wrote in
news:44c754de$0$47965$4fafbaef@reader3.news.tin.it :
....
> 2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre
> la
> facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di
> chiusura».
e per le spese di estinzione invece? Non è una battuta, la mia banca, dopo
aver decantanto l'assenza di spese di chiusura all'atto della
sottoscrizione del conto, ha avuto la bella idea di introdurre delle spese
di estinzione, ed ha avuto l'ardire di sostenere che è prassi comune
considerare le due cose come distinte. Non vorrei che il trucco sia tutto
qui: tutti allegramente ad azzerare le spese di chiusura in onore alla
nuova legge, introducendo però ovviamente il giorno dopo le spese di
estinzione...
Garanzia sui conti correnti: www.fitd.it/faq.htm
PonnFarr: Repetita juvant?
No: repetita frangent testicula.
Per tutti quelli che nonostante le decine o centinaia di posts
sull'argomento in questo e in altri newsgroup, nonostante gli articoli su
tutti...
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qwert: Salve, sto cercando di capire meglio una proposta di una banca.
Ho intenzione di instaurare un rapporto con una banca nella mia
citta'. Mi ha proposto un c/c che costa 5 € trimestrali con...
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28-09-2008 10.22.29
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S.Bolinevicius: I conti correnti, al pari degli altri investimenti devono essere
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Ecco un...
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27-01-2008 20.19.55
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Lupin3d: Volevo avere un parere su 2 diversi casi:
Esempio 1.
Tizio lavore a nero e guadagna dai 200 ai 500 euro a settimana.
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permetta di...
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08-01-2006 11.17.28
Conti correnti on-line??
Franca: Ciao a tutti, si tratta di un argometno stra dibattuto ma come
giudicate la sicurezza di un conto bancario on.line??
E tra le varie offerte sul mercato, come vi sembrano Conto Arancio,
Banca Sella...