[estremamente lungo da lèggere ma il colpo di scena finale ne vala la
pena, credetemi]
:-)
(da http://www.tidona.com - 28 novembre 2005 - Di Alberto Fantozzi
Studio Legale Marsicano)
Ius variandi e spese di chiusura conto
[...]
Le clausole vessatorie
Le clausole contrattuali vessatorie, sono quelle che determinano a
carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli
obblighi derivanti dal contratto "malgrado la buona fede". Deve
inoltre trattarsi di clausole unilateralmente predisposte dal
professionista.
Per le clausole relative alla determinazione dell'oggetto del
contratto e all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e servizi, la
vessatorietà è esclusa se esse sono formulate in modo chiaro e
comprensibile.
In tutti i casi, invece, la vessatorietà di una clausola è esclusa se
riproduce disposizioni di legge o principi contenuti in convenzioni
internazionali oppure quando essa è stata oggetto di trattativa
individuale tra i contraenti.
Lo ius variandi
Fortemente penalizzante per il cliente è la prassi corrente delle
banche di apportare ai contratti modifiche sfavorevoli ai clienti.
Tale possibilità è infatti loro riconosciuta dalla legge, la quale
consente che tali modifiche possano essere unilateralmente introdotte
dalla banca nei contratti di durata, a condizione che il cliente abbia
sottoscritto appositamente la relativa clausola vessatoria (art. 117,
5° c. T.U.B.) e che le variazioni gli vengano comunicate nei modi e
nei termini stabiliti dal CICR (art. 118, 1° c. T.U.B.)
Le forme delle comunicazioni idonee a consentire la variazione delle
condizioni contrattuali sono state stabilite dalla Banca d'Italia: per
la variazione di un singolo contratto è necessario inoltrare una
comunicazione presso l'ultimo domicilio comunicato dal cliente; per le
variazioni generalizzate della struttura di tassi d'interesse, prezzi
ed altre condizioni previste in contratto, è previsto che esse
"possono essere comunicate alla clientela in modo impersonale", cioè
con la pubblicazione di appositi avvisi sulla Gazzetta Ufficiale, ed è
opportuno che le banche espongano nei propri locali aperti al pubblico
appositi avvisi riportanti le variazioni.
A fronte dell'applicazione unilaterale da parte della banca delle
condizioni sfavorevoli, il cliente vanta un diritto di recesso dal
contratto, diritto che può esercitarsi entro quindici giorni dal
ricevimento della comunicazione (art. 118, 3° c., T.U.B.). Risulta
chiaro come tale norma provochi innumerevoli disagi a coloro i quali,
per non sottostare al peggioramento delle condizioni economiche del
rapporto, si trovano nella condizione di dover rientrare
velocissimamente da affidamenti e quant'altro.
Il diritto di recesso
Quasi sempre nei contratti bancari vi sono clausole che prevedono il
diritto di recedere in qualsiasi momento a favore della sola banca,
ricadendo così nella presunzione di vessatorietà di cui al n. 7 dell'art.
1469-bis, 3° co.
Per quanto riguarda il contratto di apertura di credito, ad esempio,
le Norme bancarie Uniformi attribuiscono alla banca la facoltà di
recedere senza preavviso, sempre, incondizionatamente, ed anche con
comunicazione verbale.
La giurisprudenza, finora, ha ritenuto legittima una clausola siffatta
in quanto l'art. 1845, 1° co. c.c. prevede si che la banca non possa
recedere dal contratto di apertura di credito prima della scadenza se
non per giusta causa, ma ammette anche il patto contrario.
L'ABI, distinguendo tra il contratto di apertura di credito a tempo
determinato e quello a tempo indeterminato, ha sostanzialmente
generalizzato la facoltà di recesso delle banche.
Nel caso di contratto a tempo indeterminato, escludendosi oramai l'ammissibilità
del recesso ad nutum, questo potrà avvenire esclusivamente per giusta
causa e la banca non si potrà avvalere della possibilità del patto
contrario.
Nell'altro caso, è lo stesso art. 1845, 3° co, c.c. a stabilire che
"se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle
parti può recedere dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello
di quindici giorni.
Poiché lo stesso articolo prevede al 2° comma che il recesso sospende
immediatamente l'utilizzazione del credito, ben si comprende quanto
sia penalizzante la condizione del cliente.
La norma, infatti, pur se formalmente impostata sulla formale parità
delle parti, in realtà è indifferente allo squilibrio sostanziale
delle stesse ed alla diversa forza contrattuale.
L'azione inibitoria
Le clausole vessatorie sono inefficaci e tale inefficacia può operare
soltanto a vantaggio del consumatore e non della banca.
Accanto all'inefficacia, dichiarata su un singolo contratto, l'articolo
1469- sexies prevede un rimedio generale applicabile ai contratti
standardizzati e diretto ad evitare il reiterarsi dell'inserzione di
clausole abusive nei contratti tra professionisti e consumatori: esso
legittima soggetti portatori di interessi collettivi (associazioni di
consumatori, di professionisti e camere di commercio) ad esperire un'azione
inibitoria.
In sostanza, tali soggetti possono convenire in giudizio coloro che
utilizzano condizioni generali di contratto per chiedere che il
giudice inibisca l'utilizzo di alcune clausole, in quanto vessatorie.
Proprio avvalendosi del rimedio in parola, alcune associazioni di
consumatori, citando in giudizio l'ABI ed alcune banche, nel 2000
hanno ottenuto una sentenza dal Tribunale di Roma che ha dichiarato l'abusività
di un folto gruppo di clausole standard presenti nelle NUB e nei
contratti predisposti dalle banche convenute in giudizio e ne ha, di
conseguenza, inibito l'impiego.
La sentenza n. 420 del 2005
Partendo dei principi e dalle norme suesposte, un importante risultato
è stato recentemente raggiunto anche da una associazione di
consumatori di Bolzano nei confronti di una Banca.
Con sentenza n. 420/05, infatti il Tribunale di Bolzano ha dichiarato
l'abusività della clausola contenuta nelle condizioni generali
disciplinanti i contratti di conto corrente predisposti dalla banca
convenuta "nella parte in cui prevede(va) l'obbligo del cliente di
corrispondere una somma a titolo di "commissioni richiesta estinzione
conto" anche nell'ipotesi in cui il diritto di recesso sia stato
esercitato dal cliente a seguito della comunicazione, da parte dell'istituto
di credito, della unilaterale modificazione dei tassi, prezzi e altre
condizioni, ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385,
senza che la somma richiesta risulti corrispondere a spese
effettivamente sostenute da parte della banca e adeguatamente
documentate": di conseguenza, alla stessa banca è stato inibito l'uso
di detta clausola.
La doglianza dell'associazione di consumatori si concentrava sull'obbligo
previsto nella modulistica, destinata alla sottoscrizione dei clienti
al momento della conclusione del contratto di apertura di conto
corrente, di corrispondere alla banca 50 Euro a titolo di "commissioni
richiesta estinzione conto" anche nel caso in cui il recesso veniva
esercitato in seguito ad una variazione unilaterale del regolamento
contrattuale.
Il Tribunale di Bolzano, da un lato, ha riconosciuto che, in deroga
all'articolo 1469 bis n. 11, che stabilisce la presunzione di
vessatorietà della clausola che consente al professionista di
modificare la clausola del contratto, la banca può "modificare,
qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto,
preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto
di recedere dal contratto stesso".
Il 5° comma dell'art. 1469 bis, poi, attribuisce al professionista
finanziario la facoltà di "modificare senza preavviso, sempre che vi
sia un giustificato motivo, il tasso di interesse e l'importo di
qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria
originariamente convenuti, dandone immediatamente comunicazione al
consumatore che ha diritto di recedere dal contratto".
Dall'altro lato il Tribunale di Bolzano ha rilevato un problema di
coordinamento con il Testo Unico Bancario, il quale, a differenza dell'articolo
1469 bis 5° comma, prevede che lo ius variandi debba essere previsto
nel contratto con clausola specificamente approvata per iscritto dal
cliente (articolo 117 5° comma) e stabilisce un termine di 15 giorni
per l'esercizio del diritto di recesso dal parte del cliente nonchè il
diritto di quest'ultimo di ottenere, in sede di liquidazione del
rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate
(articolo 118 3° comma); l'articolo 1469 bis 5° comma, invece, a
differenza del T.U.B., prevede che l'esercizio dello ius variandi sia
subordinato alla ricorrenza di un giustificato motivo.
A conclusione di queste premesse, la sentenza in esame statuisce che
"le due normative (n.d.r.: art. 1469 bis c.c. e T.U.B.) devono essere
integrate tra loro allo scopo di offrire al consumatore il massimo di
tutela: quindi lo ius variandi deve essere previsto nel contratto con
clausola specificamente approvata, il suo esercizio presuppone un
giustificato motivo, il consumatore conserva il diritto di recesso nel
termine congruo di 15 giorni e di ottenere, in sede di liquidazione
del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente
praticate".
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(leggete ora le conclusioni di questo zuppone)
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Partendo da questo presupposto, e colmandolo con il dettato dell'articolo
118 T.U.B. che prevede che il recesso non può essere condizionato al
pagamento di alcuna penalità (salvo l'obbligo di rimborso delle spese
effettivamente sostenute), il Tribunale di Bolzano ha definitivamente
stabilito che "deve ritenersi vessatoria, ai sensi dell'articolo 1469
bis c.c., la clausola che, prevedendo per l'esercizio del recesso il
pagamento di somme qualificate come spese ma non qualificabili tali
nella sostanza (perché non effettive e documentate), è volta ad
aggirare la normativa speciale in materia bancaria (che invece prevede
espressamente il diritto del consumatore di recedere senza penalità)
creando una vera e propria caparra penitenziale.
In definitiva è emersa l'abusività della clausola contenuta nelle
condizioni generali disciplinanti i contratti di conto corrente
predisposti dalla Banca XXX nella parte in cui prevede l'obbligo del
cliente di corrispondere una somma a titolo di "commissioni richiesta
estinzione conto" anche nell'ipotesi in cui il diritto di recesso sia
stato esercitato dal cliente a seguito della comunicazione da parte
dell'istituto di credito della unilaterale modificazione dei tassi,
prezzi e altre condizioni, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 1.9.1993
n. 385, senza che la somma richiesta risulti corrispondere a spese
effettivamente sostenute da parte della banca e adeguatamente
documentate. L'uso di tale clausola va inibito ai sensi dell'art. 1469
sexies c.c.".
===========
Quindi se decidete di chiudere il vostro C/C a seguito di variazioni
peggiorative delle condizioni e lo comunicate alla banca nei 15gg.
previsti, portatevi dietro una copia di questo articolo (o della
sentenza di Bolzano). Se la banca vi chiede quattrini con la causale
"chiusura conto"... sappiatevi regolare.
:-)
> [estremamente lungo da lèggere ma il colpo di scena finale ne vala la
> pena, credetemi]
Non ho capito perché fa tutto quel discorso sul recesso della banca
dall'apertura di credito, in modo confusionario tra l'altro, visto che
va a parare altrove.
> In definitiva è emersa l'abusività della clausola contenuta nelle
[...]
> documentate. L'uso di tale clausola va inibito ai sensi dell'art. 1469
> sexies c.c.".
Bello, bello, bello.
Peccato solo che per il momento sia vincolante soltanto per la banca
convenuta.
"capo" <w.spam@libero.it> ha scritto nel messaggio
> Non ho capito perché fa tutto quel discorso sul recesso della banca
> dall'apertura di credito, in modo confusionario tra l'altro, visto
> che va a parare altrove.
IMO, vuole essere un articolo "didattico" dove si ripercorre un po'
tutta la storia, prima di arrivare al dunque.
> Peccato solo che per il momento sia vincolante soltanto per la banca
> convenuta.
Naturalmente sì. Ecco perché l'ABI, il Sen. Grillo (parlante) amico di
Fazio e tutte le lobby finanziarie continuano ad osteggiare
l'introduzione delle class action (cause collettive) anche in Italia.
> Però promette decisamente bene.
A livello "pratico" io credo che se si vuole chiudere un conto, meglio
attendere che arrivi un "annuncio" in GU (solo questione di poco
tempo) e poi precipitarsi in banca, ben preparati.
Se vengono chieste commissioni di chiusura, ci sono buone probabilità
di vedersele ridurre di parecchio e o azzerarle.
Se ciò non avviene credo anche che, a questo punto e con tale
sentenza, un ricorso all'Ombudsman dorebbe avere successo. Se non erro
perfino Bankitalia tempo fa si è espressa negativamente sulle "spese
di chiusura".
Il fatto di "preavvertire" la banca di voler presentare un ricorso può
inoltre essere altro elemento "ammorbidente".
Chiusura conto
Steve: Qualcuno mi sa dire che spese ci sono per chiudere un conto corrente con
Banca mediolanum?
Ho ancora una pensione integrativa in cui ho sospeso i versamenti...posso
cmq chiudere il conto?