Tratto dal messaggio Xns9649E7CE73700passepartoutxplaneto@127.0.0.1 di
passe-partout:
> Se uno si trovasse a dover disinvestire un PcT ...
Il PcT non è disinvestibile, nè mi risulta sia cedibile a terzi o
"stornabile" dalla banca.
Ho sentito (ma personalmente non mi è mai successo) che, in caso di
improvvise e inderogabili necessità (quali, poi, se i PcT sono sempre a
scadenza brevissima?), la banca offra un'apertura di credito su conto
corrente pari all'importo e con medesima scadenza del contratto di PcT.
Ovviamente, economicamente è assolutamente sconveniente.
Forse it.economia.investire potrebbe essere più appropriato per porre il
quesito.
"passe-partout" <passe-partout@x-planet.org> ha scritto nel messaggio
news:Xns9649E7CE73700passepartoutxplaneto@127.0.0. 1...
> Se uno si trovasse a dover disinvestire un PcT, che trattamento
> subirebbe la cifra per la quale si era inizialmente impegnato?
L'espressione *disinvestire* è impropria nel caso del pct.
Non è possibile e devi quindi attendere la scadenza.
Parliamo infatti di un'operazione *chiusa* ovvero la banca ti vende un
titolo a pronti e contestualmente lo riacquista a termine.
Sono però a conoscenza di casi nei quali l'operazione è stata annullata, non
oltre i 10 giorni dalla partenza del pct, per improvvise e motivate esigenze
del cliente, acclarate con tanto di richiesta scritta del medesimo.
Ovvero l'operazione è stata stornata riaccreditando il denaro in conto con
pari valuta di addebito.
Lo storno è tecnicamente è possibile.
La banca, infatti, utilizza in genere titoli di proprietà, magari prossimi
alla scadenza, che hanno quindi una volatilità molto bassa.
Il pct è un'operazione che sfrutta essenzialmente la cedola del titolo e,
come abbiamo detto, la sua volatilità quasi inesistente, oltre ad una
forbice cortissima tra denaro/lettera .
Sotto questo aspetto, trattandosi oltretutto di strumenti che offrono un
rendimento massimo tra l'1,20 e l'1,50% (rendimenti superiori al massimo di
uno 0,30 esistono e si giustificano essenzialmente come leve di marketing),
10 giorni costituiscono un rischio assolutamente modesto, in relazione
all'importanza del cliente in termini di redditività e non solo.
> L'espressione *disinvestire* è impropria nel caso del pct.
> Non è possibile e devi quindi attendere la scadenza.
> Parliamo infatti di un'operazione *chiusa* ovvero la banca ti vende un
> titolo a pronti e contestualmente lo riacquista a termine.
(premesso che non conosco i dettagli del pct, non avendone mai usati)
Nel frattempo, tra il "pronti" e il "termine", il titolo è mio. Non
posso venderlo (sul mercato) se ne ho voglia? Poi prima del "termine"
posso sempre ricomprarlo (dal mercato). C'è qualcosa che mi sfugge?
"capo" <w.spam@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:rtNde.97619$zZ1.2755536@twister1.libero.it...
> LucaS ha scritto:
>
> > L'espressione *disinvestire* è impropria nel caso del pct.
> > Non è possibile e devi quindi attendere la scadenza.
> > Parliamo infatti di un'operazione *chiusa* ovvero la banca ti vende un
> > titolo a pronti e contestualmente lo riacquista a termine.
>
> (premesso che non conosco i dettagli del pct, non avendone mai usati)
>
> Nel frattempo, tra il "pronti" e il "termine", il titolo è mio.
No, non è tuo e nessuna banca ti consentirà mai di vendere il titolo
sottostante all'operazione per poi tu ricomprarlo in prossimità della
riconsegna a termine da parte tua.
Premesso questo e stante i termini estremamente *corti* dell'operazione in
se che ci faresti, temporaneamente, con quella liquidità?
Compri le Isagro o lasci i soldi sul conto? :-)
> La questione è tecnica: se io ti vendo un titolo a termine, fino alla
> consegna *non ti cedo la proprietà*. Quindi, fino alla consegna ci
> faccio quello che mi pare.
Ma se al posto di intavolare una discussione enorme leggessi il
contratto di cui si parla non avresti parlato per tanto tempo a vanvera.
Il contratto di Pronti contro termine è un contratto atipico (in quanto
non direttamente presente in codice civile anche se molto simile al
contratto di Riporto) ma è ampiamente discusso in varie leggi fiscali e
standardizzato dalla lunga prassi bancaria.
NON si tratta di una banale doppia compravendita, quello che differenzia
il contratto da una doppia compravendita è l'esistenza di un nesso
causale tra l'operazione a pronti e quella a termine.
Questa differenza non banale significa che ad esempio l'inadempimento di
una delle due parti nella vendita a termine è causa di *nullità* della
vendita a pronti.
Nel P/T in senso stretto viene stipulato contestualmente anche il
contratto a termine di riacquisto, con l'emissione in contemporanea dei
due fissati bollati. Tu nello stesso momento compri e già rivendi.
Dal momento che è un contratto a prestazioni corrispettive vale
l'articolo 1406 del codice civile che sancisce la possibilità di
cessione di un contratto con prestazioni corrispettive SOLO SE l'altra
parte vi consenta.
Generalmente il contratto NON PREVEDE l'estinzione anticipata, quindi
tantomeno questa possibilità.
Saluti
--
Le vie del signore sono infinite
E' la segnaletica che lascia a desiderare
>>La questione è tecnica: se io ti vendo un titolo a termine, fino alla
>>consegna *non ti cedo la proprietà*. Quindi, fino alla consegna ci
>>faccio quello che mi pare.
>
> Ma se al posto di intavolare una discussione enorme leggessi il
> contratto di cui si parla non avresti parlato per tanto tempo a vanvera.
> Ciò su cui vertono le controversie è se, alla luce della definizione
> datane, le due vendite di cui risulta composto il pct,
> producano effetti reali od effetti obbligatori.
> [...]
> Secondo una prima corrente, l'operazione pronti contro termine
> andrebbe qualificata alla stregua di un unico contratto costituito da
> due vendite ad effetti reali, le quali [...] risultano immediatamente
> traslative della proprietà dei titoli
> [...]
> Secondo altro orientamento, l'operazione pronti contro termine
> potrebbe essere considerata come il risultato di due distinti
> contratti, il primo dei quali immediatamente efficace, mentre
> l'altro ad effetto reale differito al termine pattuito.
> [...]
> Al riguardo, merita altresì menzionare la circolare del ministero
> delle finanze del 28 luglio 2000 che ha concluso per la natura
> obbligatoria degli effetti della seconda vendita a termine.
> Tutto cio' premesso, lo scrivente, esaminata la questione e pur
> evidenziando la notevole difficolta' di pervenire ad una precisa
> definizione del profilo giuridico di tale contratto, ritiene
> condivisibile l'interpretazione secondo la quale il "pronti contro
> termine" evidenzia due contratti distinti in cui la vendita a termine
> differisce l'effetto reale al maturare della scadenza pattuita.
> [...]
> In altre parole, gli effetti traslativi della cessione a termine si
> producono solo, decorso il termine, con il trasferimento dei titoli
> alla banca, mentre prima della scadenza tale contratto produce solo
> effetti obbligatori, cioe' l'obbligo di consegnare i titoli a fronte
> del pagamento del prezzo.
> Resta inteso che la vendita a termine ha effetti obbligatori, per cui
> i titoli oggetto dell'operazione restano nella proprietà del
> Cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine pattuito
> nella vendita medesima.
Quindi, per piacere, non mi venite a dire che il cliente non può vendere
i titoli perché non sono più suoi, quando nel contratto stesso c'è
scritto il contrario.
> Dal momento che è un contratto a prestazioni corrispettive vale
> l'articolo 1406 del codice civile che sancisce la possibilità di
> cessione di un contratto con prestazioni corrispettive SOLO SE l'altra
> parte vi consenta.
E chi ha mai parlato di cessione del contratto?
Il cliente dispone come gli pare dei titoli, facendone negozio
indipendente dal pct e, se non è in grado di consegnarli al termine
concordato, risulterà inadempiente, con le conseguenze del caso
sull'intero contratto pct (giustamente come fai notare non solo sulla
vendita a termine).
Mi sembra però che siamo scivolati un po' troppo sul giuridico anziché
sul bancario, quindi con questo post la smetto di disturbare.
Restiamo sul pratico per favore.
C'è un mistero che la tua ricerca su google non ha chiarito in modo
esaustivo anzi, non ha chiarito affatto.
Che la vendita del titolo sottostante ad altri, prima del termine, non te lo
consentirà mai nessuna banca, compresa la Cassa di Risparmio di Mirandola.
E con questo ho finito anch'io :-)
saluti
LucaS