Vedo che la BNL sui suoi documenti in oggetto non riporta, nei casi di
variazione, i valori precedenti. Per cui ad ogni ricevimento del
dcumento bancario mi vedo costretto a rispolverare il documento
precedente per confrontare le condizioni.
Ho intravisto anche una sintesi Intesa: medesimo comportamento, salvo
l'aggiunta della data (ma non del dato) di ultima variazione.
Sapendo che le banche in generale non fanno solitamente alcuno sforzo
di valore aggiunto a beneficio dei clienti a fronte di un loro obbligo
di legge, mi chiedo: in caso di variazione, la legge effettivamente
non richiede alcun "bridge" delle condizioni attuali verso le
precedenti?
Grazie
--
uplbet
(in email reply delete 01234xxx from the address)
"uplbet" <uplbet01234xxx@fastwebnet.it> wrote in message
news:gb1k01histap4egcnpher7f96g0n4ttmha@4ax.com...
> mi chiedo: in caso di variazione, la legge effettivamente
> non richiede alcun "bridge" delle condizioni attuali verso le
> precedenti?
Domanda retorica, penso.
Il bridge te lo puoi fare al "Circolo", se sei un appassionato.
:-)
Come avrai notato su *tutti* gli annunci in GU e sulle comunicazioni
sugli e/c, si vede moooolto bene che le banche fanno uno "sforzo"
enorme, giusto perché sono *obbligate* dalla légge.
Ma siccome, come noto, le banche sono fuuuurrrrrbe, fanno di tutto per
rendere *oscure* al massimo tali comunicazioni di "trasparenza"
(sic!).
E tu pretenderesti addirittura roba del tipo "la tal spesa passa da x
a y, con l'aumento dello z%"?
E magari ti piacerebbe pure uno "storico" dell'anno?
Dài, questa è roba da bottegai, mica da banchieri, suvvia!
^____^
On Wed, 09 Feb 2005 13:49:28 GMT, "Fred [R]"
<mail_valida_nel_reply-to@nospam.invalid> wrote:
>E tu pretenderesti addirittura roba del tipo "la tal spesa passa da x
>a y, con l'aumento dello z%"?
capisco l'ironia ... ma io non "pretendo" nulla.
Ho solo avuto l'ardire di domandare se la legge citata dalle banche
nel documento di sintesi richiede o meno di citare, in caso di
variazione, il dato precedente.
Quanto all'entita' della variazione (espressa addirittura in
percentuale?!) non mi pongo nemmeno la questione: ovviamente sarebbe
un calcolo troppo oneroso per le banche. :-)
Ciao
--
uplbet
(in email reply delete 01234xxx from the address)
"uplbet" <uplbet01234xxx@fastwebnet.it> wrote in message
> capisco l'ironia ... ma io non "pretendo" nulla.
Sì, scusa, la tastiera mia ha preso le mani... :-)
> Ho solo avuto l'ardire di domandare se la legge citata dalle banche
> nel documento di sintesi richiede o meno di citare, in caso di
> variazione, il dato precedente.
Mi sono riletto le norme Bankitalia sulla c.d. "trasparenza".
Vediamo di capirci qualcosa in più. Si dice, ad esempio:
2. Comunicazione delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla
clientela
La banca comunica per iscritto presso il domicilio indicato dal
cliente le
variazioni unilaterali apportate alle clausole del contratto, se
sfavorevoli al
cliente medesimo.
La banca utilizza un "documento di sintesi", che aggiorna quello unito
al
contratto (sez. II, par. 8, del presente Capitolo), nel quale, anche
mediante
opportuni accorgimenti grafici (ad esempio, diverso colore o formato
del
carattere), sono chiaramente poste in evidenza le variazioni
intervenute nelle
singole condizioni economiche e/o contrattuali. Il documento è datato
e
progressivamente numerato. Esso contiene l'avvertenza che la
comunicazione è
effettuata ai sensi dell'art. 118 del T.U. e l'indicazione del termine
per
l'esercizio del diritto di recesso.
====
Si parla di "variazioni".... che vordì?
Poi comunque si aggiunge:
Le variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, come
previsto dalla delibera del CICR del 4 marzo 2003, possono essere
comunicate
in forma impersonale, mediante l'inserzione di appositi avvisi nella
Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Al fine di garantire l'effettiva
conoscenza
delle variazioni, queste ultime sono rese note anche mediante l'esposizione
di
appositi avvisi nei locali aperti al pubblico, con l'indicazione degli
estremi della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero con l'avvertenza che l'avviso
è in
corso di pubblicazione. Le variazioni sono comunque comunicate
individualmente al cliente, mediante il "documento di sintesi", alla
prima
occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche (cfr. par.
3 della
presente sezione) o di quelle riguardanti operazioni specifiche (ad
esempio,
comunicazioni relative all'effettuazione di bonifici o alla
compravendita titoli).
Le variazioni unilaterali sfavorevoli al cliente non possono avere
effetto
anteriore a quello della comunicazione al cliente stesso ovvero, per
quelle
generalizzate, della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta
ovvero
dalla pubblicazione, il cliente ha diritto di recedere dal contratto
senza penalità e
di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione
delle condizioni
precedentemente praticate.
Per i rapporti in cui non sia possibile l'individuazione del cliente,
le banche
adempiono all'obbligo di comunicazione mediante esposizione di
appositi avvisi
nei locali aperti al pubblico. Non rientrano in tale fattispecie i
libretti di
risparmio al portatore, per i quali quindi nessuna comunicazione è
dovuta ad
eccezione di quelle inerenti alle variazioni generalizzate da
pubblicizzare
mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le
prescrizioni del presente paragrafo sono inefficaci.
====
Anche qui si parla di "variazioni".
Insomma, da persona "normale", se tu mi chiedi come è "variato" un
qualcosa, mi viene "naturale" risponderti che "è variato da x a y", ma
evidentemente qui non abbiamo a che fare con dei "normali".
D'altra parte se ti leggi le GU la situazione, in termini di
comprensibilità, è veramente drammatica, quindi....
On Wed, 09 Feb 2005 21:02:44 GMT, "Fred [R]"
<mail_valida_nel_reply-to@nospam.invalid> wrote:
>Sì, scusa, la tastiera mia ha preso le mani... :-)
don't mention it :-)
>Mi sono riletto le norme Bankitalia sulla c.d. "trasparenza".
>Vediamo di capirci qualcosa in più. Si dice, ad esempio:
>[...]
rapido ed esauriente, grazie.
La mia personale interpretazione della norma e' che nella
comunicazione al cliente in caso di variazione deve essere riportato
anche il valore precedente. Ma posso sbagliare.
Cmq voglio divertirmi a porre la domanda alla mia banca ... :-)
Ciao
--
uplbet
(in email reply delete 01234xxx from the address)
Sintesi: Dolori de pansa.......
Gino: Mhhhhhh!!! troppo tardi per entrare, troppo presto per uscire?
Quale delle due ipotesi è più sensata in questi frangenti?
A molti di voi ho risposto per email e sanno qual'è il mio pensiero agli...