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  #1  
Vecchio 19-08-2004, 17.41.02
PDP
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Messaggi: n/a
Predefinito Quesiti su CAI e "pagamento tardivo" [lungo]

QUESITO N. 1
------------
Vorrei chiedere ai partecipanti al Gruppo qual è, a loro avviso,
l'evento che fa scattare il "pagamento tardivo" (assegno + penale 10%
+ interessi + accessori) in capo al traente di assegno che, al momento
della presentazione, risulti privo di fondi: ho riscontrato
operatività difformi tra le banche.
Presento le seguenti ipotesi, in ordine cronologico:

1) dal momento stesso in cui l'assegno perviene alla Filiale;

2) se il cliente provvede al pagamento il giorno stesso in cui
l'assegno perviene in Filiale, si può consentire il pagamento

solo dell'importo dell'assegno, senza reclamare penale e dinteressi;

3) dal momento in cui la Banca Trattaria invia alla Negoziatrice il
messaggio di "esito elettronico impagato" [nota per i "non addetti ai
lavori": tale messaggio può essere inviato anche 1 o 2 giorni
successivi alla data di presentazione, e, in sostanza, ufficializza il
mancato pagamento];

4) successivamente alla "scadenza del termine di presentazione
dell'assegno", come riportato nel titolo - ma non nel testo! -
dell'art. 8 L. 386/90 (cfr. quesito n. 4).
Quindi: il traente paga penale, interessi ecc. se provvede al
pagamento una volta scaduti gli 8 o 15 giorni dalla data

d'emissione dell'assegno, a seconda che questo sia "su piazza" o
"fuori piazza";

5) successivamente al "reso" dell'assegno protestato (o insoluto) alla
banca negoziatrice - quindi circa 9-10 gg. dopo la

presentazione al pagamento.

6) ... altre ipotesi?


QUESITO N. 2
------------
Premessa: Quando un assegno è presentato al pagamento in check
truncation, e risulta carente di fondi, la Banca trattaria

invia alla banca negoziatrice il messaggio di "esito elettronico
insoluto" e le richiede l'invio dell'assegno cartaceo.

Quesito: Se, nel frattempo, il traente costituisce i fondi, e quando
arriva l'assegno cartaceo questo viene regolarmente addebitato, si
deve tenere conto o meno che la PRIMA presentazione telematica non è
andata a buon fine, e conseguentemente richiedere al traente anche il
pagamento di penale, interessi, ecc.?


QUESITO N. 3
------------
Premessa: l'art. 34 del R.D. 1736/33 (legge assegno) prevede che "La
presentazione al pagamento di un assegno ad una Stanza di
compensazione equivale a presentazione al pagamento" (sottinteso: in
alternativaa alla presentazione allo sportello della banca trattaria).
Non sono presenti, nella legge 1736, altre modalità di presentazione
(per forza, è un regio decreto del 1933!).

Quesito: (non sono un giurista). Può un Regolamento Ministeriale (R.M.
458/2001, art. 15) introdurre, tra le modalità di presentazione, anche
la presentazione telematica, di fatto innovando la legge 1736/33?
Per quel pochissimo che ne so, un regolamento ha rango inferiore ad
una legge, e dovrebbe limitarsi a dare indicazioni/interpretazioni su
come si *applica* una legge.
In sintesi, se un soggetto viene iscritto nella centrale d'allarme
interbancaria a seguito di un assegno presentato in modalita'
telematica, potrebbe contestare davanti a un Giudice l'iscrizione
perchè avvenuta non in conformità ad una legge, ma a un regolamento
ministeriale?


QUESITO N. 4
------------
Premessa: L'art. 8 della L. 386/90 porta il titolo: "Pagamento
dell'assegno senza provvista DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI
PRESENTAZIONE".
In sintesi, il testo dell'articolo dispone che, al fine di evitare al
traente l'iscrizione in CAI, tale assegno deve essere corredato di
penale, interessi, ecc.

Quesito: Si può dunque sostenere - solo in base al TITOLO dell'art. 8
- che tali accessori vanno richiesti DOPO lo spirare di tale termine,
e quindi il traente che effettua il pagamento tardivamente, ma PRIMA
del termine (ad esempio: presso il Notaio) dovrebbe pagare solo
l'importo facciale dell'assegno?

Grazie.
Alt 19-08-2004, 17.41.02
borsa-italia.net
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  #2  
Vecchio 19-08-2004, 19.18.29
Max max
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Predefinito Re: Quesiti su CAI e "pagamento tardivo" [lungo]


"PDP" <k1313_nospamming_@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:u3h9i0llk7n2vb71uh9d74kb943gca4hkv@4ax.com...

> Vorrei chiedere ai partecipanti al Gruppo qual è, a loro avviso,
> l'evento che fa scattare il "pagamento tardivo" (assegno + penale 10%


La legge (art. 3) subordina la penale, etc. al mancato pagamento da parte
della trattaria. Quindi in tutti quei casi in cui la trattaria paga (anche
se il cliente ha effettuato la copertura dopo oppure si decide di concedere
un affidamento ad hoc) il problema non si pone. C'è quindi ampio spazio di
manovra, per la banca, non per il cliente ;-)
E' evidente che se la banca manda il messaggio di impagato è difficile
rimangiarselo .....


> Quesito: Se, nel frattempo, il traente costituisce i fondi, e quando


Il problema è lo stesso del quesito 3. La Banca d'Italia considera
perfezionato l'illecito anche in caso di richiamo dell'assegno e le banche
si adeguano.

> Quesito: (non sono un giurista). Può un Regolamento Ministeriale (R.M.
> 458/2001, art. 15) introdurre, tra le modalità di presentazione, anche
> la presentazione telematica, di fatto innovando la legge 1736/33?


Secondo me no ma allo stato non ci sono pronunce giurisprudenziali. Sarebbe
bene che le "vittime" provassero a sollevare il caso in sede
giurisdizionale.


> Quesito: Si può dunque sostenere - solo in base al TITOLO dell'art. 8
> - che tali accessori vanno richiesti DOPO lo spirare di tale termine,


No. Comunque il presupposto è dato dall'art. 3 in riferimento al 2 e non
dall'8.


--
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  #3  
Vecchio 19-08-2004, 20.35.32
Max max
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Predefinito Re: Quesiti su CAI e "pagamento tardivo" [lungo]


"Max max" <maxmax@nomail.it.invalid (nomail)> ha scritto nel messaggio
news:Fh5Vc.158965$5D1.7707721@news4.tin.it...

> Sarebbe
> bene che le "vittime" provassero a sollevare il caso in sede
> giurisdizionale.


Considerato che sarà difficile far cambiare idea alla Banca d'Italia.

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  #4  
Vecchio 20-08-2004, 17.50.53
PDP
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Predefinito Re: Quesiti su CAI e "pagamento tardivo" [lungo]

"Max max" <maxmax@nomail.it.invalid (nomail)> ha scritto:

>> Quesito: Se, nel frattempo, il traente costituisce i fondi, e quando

>
>Il problema è lo stesso del quesito 3. La Banca d'Italia considera
>perfezionato l'illecito anche in caso di richiamo dell'assegno e le banche
>si adeguano.


Grazie per la cortese e sollecita risposta.

Volevo tuttavia farLe presente che il quesito n. 2 (che trascrivo di
seguito) si riferiva all'eventualità che il traente *costituisse i
fondi* prima dell'arrivo dell'assegno cartaceo di cui era stato
comunicato l'esito insoluto in Check T., e *non* sul caso dell'assegno
richiamato, sul quale non vi sono piu' dubbi dopo i chiarimenti della
B.I. del Luglio 2003):

>Premessa: Quando un assegno è presentato al pagamento in check truncation, e risulta carente di fondi, la Banca trattaria invia alla banca negoziatrice il messaggio di "esito elettronico insoluto" e le richiede l'invio dell'assegno cartaceo.
>Quesito: Se, nel frattempo, il traente costituisce i fondi, e quando arriva l'assegno cartaceo questo viene regolarmente addebitato, si deve tenere conto o meno che la PRIMA presentazione telematica non è andata a buon fine, e conseguentemente richiedere al traente anche il pagamento di penale, interessi, ecc.?



>> Quesito: Si può dunque sostenere - solo in base al TITOLO dell'art. 8
>> - che tali accessori vanno richiesti DOPO lo spirare di tale termine,

>No. Comunque il presupposto è dato dall'art. 3 in riferimento al 2 e non
>dall'8.


Mi rendo conto che il titolo dell'art. 8 l. 386/90 è fuorviante.
Sarebbe stato piu' opportuno che s'intitolasse: "Condizioni di
procedibilità per avviare l'iter delle sanzioni da parte del
Prefetto", o qualcosa del genere.
La formulazione del titolo mi induceva a credere (ma so d'essere in
buona compagnia!) che un eventuale pagamento prima della scadenza
dell'assegno potesse essere eseguito *solo* per l'importo facciale
dell'assegno... Ma chi ha scritto questa legge?!


Colgo l'occasione per porre un altro

QUESITO (su prassi bancarie):
-------------------------------------------------
Nel caso che venga esibita allo sportello trattario la dichiarazione
di quietanza autenticata del portatore del titolo:

- l'assegno deve essere consegnato alla banca, per essere archiviato
unitamente alla dichiarazione,, o è sufficiente che venga
semplicemente ESIBITO, fotocopiato a titolo di prova e, a richiesta,
restituito al portatore?

- oppure vanno posti in atto prassi differenziate (obbligo di ritiro /
fotocopia) a seconda che l'assegno sia stato protestato, o sia
semplicemente impagato?

- o è sufficiente l'esibizione della *sola dichiarazione*, senza
obbligo di esibire/consegnare anche l'assegno cui si riferisce?
[n.b. - non credo: la legge cita "il portatore" del titolo, inteso il
"*legittimo* portatore", quindi ritengo che la banca debba verificare
che la dichiarazione sia firmata dal beneficiario o da uno dei giranti
dell'assegno].

Grazie.
  #5  
Vecchio 20-08-2004, 22.24.46
Max max
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Predefinito Re: Quesiti su CAI e "pagamento tardivo" [lungo]

"PDP" <k1313_nospamming_@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:5k4ci0t3d839f51nqkolmjfpov0aa8eoa2@4ax.com...

> Volevo tuttavia farLe presente che il quesito n. 2 (che trascrivo di
> seguito) si riferiva all'eventualità che il traente *costituisse i
> fondi* prima dell'arrivo dell'assegno cartaceo di cui era stato
> comunicato l'esito insoluto in Check T


Sì ma la conclusione non cambia dato che la Banca d'Italia giiustifica la
sua posizione in relazione all'altro quesito in relazione al momento
perfezionativo dell'illecito che secondo la sua interpretazione si è già
perfezionato con la presentazione telematica.


> - l'assegno deve essere consegnato alla banca, per essere archiviato
> unitamente alla dichiarazione,


No, la legge non lo prevede.

> - oppure vanno posti in atto prassi differenziate (obbligo di ritiro /
> fotocopia) a seconda che l'assegno sia stato protestato, o sia
> semplicemente impagato?


Neanche. Ovviamente in caso di protesto la dichiarazione va trasmetta al
pubblico ufficiale che lo ha elevato (anzi andrebbe secondo la legge
consegnata direttamente a quest'ultimo ma poi c'è il problema cai).

> - o è sufficiente l'esibizione della *sola dichiarazione*


La dichiarazione deve essere consegnata in originale o in copia autentica.

--
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