E' obbligatorio dichiarare la provenienza o la destinazione del contante
in caso di versamento o prelevamento di una somma di importo pari o
superiore a 5.000 euro?
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On 20 Ott, 19:16, poseid...@email.it (poseidone) wrote:
> E' obbligatorio dichiarare la provenienza o la destinazione del contante
> in caso di versamento o prelevamento di una somma di importo pari o
> superiore a 5.000 euro?
>
> --
>
> questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuitohttp://www.newsland.it/newssegnala gli abusi ad ab...@newsland.it
Non esiste alcun obbligo di dichiarazione da parte del cliente. Esiste
l'obbligo della banca di conoscere il cliente; la banca deve poter
valutare se la provenienza del contante sia sospetta al fine di
valutare se ricorra o meno l'obbligo di segnalazione all'UIF. Quindi
il buon bancario legittimamente chiede al cliente notizie sulla
provenienza o sulla destinazione del contante.
Da come il cliente risponde e da altri parametri (coerenza rispetto al
profilo economico, movimentazione complessiva ecc) decide se deve
segnalare.
Il problema è oggi di forte attualità per via delle recenti modifiche
alla legge antiriciclaggio che dicono che la movimentazione ripetuta o
ingiustificata di contante è elemento di sospetto.
"Mario" <marioilbancario@yahoo.com> ha scritto nel messaggio
news:2b245202-3f60-466c-b06c-047515fcb1ca@a36g2000yqc.googlegroups.com...
> Non esiste alcun obbligo di dichiarazione da parte del cliente. Esiste
> l'obbligo della banca di conoscere il cliente; la banca deve poter
> valutare se la provenienza del contante sia sospetta al fine di
> valutare se ricorra o meno l'obbligo di segnalazione all'UIF. Quindi
> il buon bancario legittimamente chiede al cliente notizie sulla
> provenienza o sulla destinazione del contante.
In merito all'affermazione avrei qualche perplessità.
Sarebbe anche opportuno, secondo la mia modesta opinione e per non correre
il rischio di parlare della solita aria fritta, che gli interventi fossero
anche costruttivi e funzionali a scambiarci delle informazioni tra addetti
ai lavori, del tipo: nella mia banca avviene così, piuttosto che contributi
di diversa natura che contributi non sono se non trovano corrispondenza
nell'esperienza di chi li porta ed in quella di chi legge.
Nella mia banca, ad esempio, quando un cliente versa o preleva, con
operazione occasionale, una somma pari o superiore ai 5.000 euro, deve
dichiarare da dove vengono oppure a cosa gli servono.
La domanda di Poseidone pertanto è tutt'altro che inaspettata,
considerando che non solo il mio istituto agisce così.
Essendo un istituto a dimensione nazionale, tra l'altro, è spesso e
volentieri sotto le lenti di bankitalia, antitrust, isvap, quotidiani
finanziari, telefono azzurro ecc.
Sotto "questo" specifico aspetto dell'antiriciclaggio adotta quindi un
modello organizzativo ampiamente rispettoso della norma e condiviso con gli
organi di vigilanza, com'è daltronde previsto dal decreto, che all'adeguata
verifica dedica ampio spazio, stabilendo tra l'altro una soglia massima più
ampia e superiore ai 5.000 euro che ho citato ma dando nel contempo agli
intermediari la facoltà di monitorare anche soglie più basse.
"Gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, possono
individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini
della rilevazione delle operazioni che appaiono collegate."
Sottolineo l'operazione occasionale perchè se il cliente fa il benzinaro di
mestiere e la banca lo sa fin dall'instaurazione del rapporto continuativo,
il problema non esiste.
La legge dice:
art. 15
Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività
finanziaria di cui all'articolo 11 osservano gli obblighi di adeguata
verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti
allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi
ed, in particolare, nei seguenti casi:
a) quando instaurano un rapporto continuativo;
b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che
comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di
importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che
siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono
collegate o frazionate;
c) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati
precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.
I successivi art. 19 e 20 definiscono le modalità di adempimento degli
obblighi e la particolare tipologia di approccio, all'asolvimento degli
stessi, basato sul rischio.
Infine l'art. 21 recita:
1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le
informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari
del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della
clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti
forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le
informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.
Difficile che un cassiere scriva "il cliente mi ha detto".
Avrebbe non poche difficoltà, dopo, a convincere un maresciallo della gdf
:-)
Che il cliente "fornisce" sotto la propria responsabilità significa quindi
per iscritto e firmato.
Saluti
Lucas
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