Sia dal lato banca che dal lato cliente... cosa comporta la mancata
sottoscrizione del questionario di adeguata verfica della clientela ai
fini del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio.
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Il 08/10/2010 19.05, Poseidon ha scritto:
> Sia dal lato banca che dal lato cliente... cosa comporta la mancata
> sottoscrizione del questionario di adeguata verfica della clientela ai
> fini del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio.
>
la banca dovrebbe fare una segnalazione ?
"Poseidon" <gerardo.ricciardelli@virgilio.it> ha scritto nel messaggio
news:i8nijs$hig$1@news.newsland.it...
> Sia dal lato banca che dal lato cliente... cosa comporta la mancata
> sottoscrizione del questionario di adeguata verfica della clientela ai
> fini del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio.
Un sacco di probabili guai per tutti.
La domanda è troppo generalizzata.
L'adeguata verifica serve ad identificare il cliente, ad individuare il
titolare effettivo di un rapporto nonchè ad entrare nel merito di tutte
quelle operazioni per contanti che il cliente fa periodicamente, anche di
importi elevati, e che può avere tutti i titoli per fare e le necessità di
fare.
Verifica significa appunto verifica e non divieto.
Un benzinaio o un ambulante di frutta e verdura avranno certamente
necessità di versare contante.
Molto più di quanta ne abbia un pensionato o un lavoratore dipendente, ad
esempio.
Il titolare di una ditta che paga alcuni dipendenti in contanti perchè
questi non possono/vogliono avere un conto (poi ci sarebbero anche altre
soluzioni comprese le carte ricaricabili) , non ha problemi a prelevare
mensilmente ciò che gli serve allo scopo, a patto di dichiaralo nel
questionario, appunto, e di produrre anche copia della documentazione che
lo prova.
Se però mi fa vedere lo statito di un dipendente che percepisce 5.100 euro
la banca non può comunque dargli i soldi in contanti.
Il rifiuto a sottoscrivere il questionario da parte del cliente dovrebbe
indurre la banca a non eseguire l'operazione e fare subito anche la
segnalazione.
Ignorare la sottoscrizione del questionario da parte della banca significa
esporsi a rischi notevoli.
Le sanzioni infine sono a carico di chi non ha segnalato.
Occhio a porre in essere, magari con il suggerimento dell'amico cassiere,
che di antiriciclaggio spesso capisce meno del cliente, comportamenti che
possono eludere la norma.
Se la movimentazione è giustificata, meglio farla per l'importo necessario,
magari producendo i giustificativi (basta la prima volta) e firmando il
questionario, piuttosto che versare periodicamente importi appena
inferiori al limite per tentare di eludere.
Non serve a nulla.
Saluti
Lucas
Il 09/10/2010 13:49, LucaS ha scritto:
> "Poseidon"<gerardo.ricciardelli@virgilio.it> ha scritto nel messaggio
> news:i8nijs$hig$1@news.newsland.it...
>> Sia dal lato banca che dal lato cliente... cosa comporta la mancata
>> sottoscrizione del questionario di adeguata verfica della clientela ai
>> fini del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio.
> Un sacco di probabili guai per tutti.
> La domanda è troppo generalizzata.
> L'adeguata verifica serve ad identificare il cliente, ad individuare il
> titolare effettivo di un rapporto nonchè ad entrare nel merito di tutte
> quelle operazioni per contanti che il cliente fa periodicamente, anche di
> importi elevati, e che può avere tutti i titoli per fare e le necessità di
> fare.
Per esperienza personale (non da bancario) comporta, per i vecchi c/c,
il blocco delle operazioni di utilizzo.
Ammessi i soli versamenti se provengono da terzi (quindi non hanno
accettato nemmeno i versamenti di assegni), in attesa della risoluzione
del problema e dell'okay del loro ufficio legale.
per i nuovi c/c, se non c'è la declaratoria o non la giudicano
sufficientemente chiara, manco li aprono.
La banca? del gruppo che ha dei "santi" in Piemonte.....
ciao, Lo
"lorenzoeffe" <lofasoli@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:4cb05c05$0$41860$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
> Per esperienza personale (non da bancario) comporta, per i vecchi c/c, il
> blocco delle operazioni di utilizzo.
> Ammessi i soli versamenti se provengono da terzi (quindi non hanno
> accettato nemmeno i versamenti di assegni), in attesa della risoluzione
> del problema e dell'okay del loro ufficio legale.
Infatti l'argomento è complesso, molto più di quello che potrebbe sembrare,
anche a seguito di una norma che poteva indubbiamente essere scritta meglio.
L'adeguata verifica non si fa solo al momento dell'accensione del conto ma è
un vero e proprio processo di manutenzione del rapporto.
Manutenzione la cui frequenza ordinaria varia a seconda del profilo
attribuito al cliente.
Poi c'è la manutenzione diciamo straordinaria, per la quale basta un evento
o una serie di eventi.
In un sistema privo di banche dati adeguate, chiamarsi Ciro Scognamiglio
(solo per fare un esempio ma i nomi comuni sono ovunque) può essere un
problema se appena muovi un passo affacciandoti in una banca o in posta per
aprire un conto, trovano il nome tra quelli delle persone pubblicamente
esposte.
Spesso è omonimia e si risolve chiedendo al cliente semplicemente un
certificato rilasciato dal casellario giudiziario ma non è sempre così
facile.
Il blocco totale dell'operatività mi pare un po esagerato, salvo
informazioni specifiche che non hai precisato.
> per i nuovi c/c, se non c'è la declaratoria o non la giudicano
> sufficientemente chiara, manco li aprono.
Tratto dal messaggio 4cb08cbf$0$10757$4fafbaef@reader2.news.tin.it di LucaS:
> In un sistema privo di banche dati adeguate, chiamarsi Ciro Scognamiglio
> (solo per fare un esempio ma i nomi comuni sono ovunque) può essere un
> problema se appena muovi un passo affacciandoti in una banca o in posta
> per aprire un conto, trovano il nome tra quelli delle persone
> pubblicamente esposte.
Se stiamo parlando delle famose PEP (Persone Esposte Politicamente) il
discorso non quadra.
Non sono a conoscenza di regole che obblighino a particolari cautele verso
politici nostrani.
Quindi, se uno ha la sventura di chiamarsi Silvio Berlusconi, o Pierluigi
Bersani, pur non essendo *lui*... non mi pare proprio debba avere alcun
problema in banca o in posta.
Le PEP sono soggetti che hanno, o hanno avuto, cariche pubbliche e/o
politiche *all'estero*.
Quando tali soggetti intrattengono rapporti con una banca, tale banca è
tenuta a controllare con la massima attenzione le operazioni svolte.
Da me, addirittura, occorre il placet del direttore generale per aprir loro
il conto corrente...
In generale, se può non far sorgere sospetti il cittadino straniero che
trasferisca dal suo paese in Italia qualche centinaio di migliaia di Euro,
(e magari dimostra che servono per comprarsi una casa di vacanza in Toscana
o su qualche lago o in una città d'arte), un analogo comportamento non può
essere *normale* se quello straniero è stato, che so, parlamentare europeo,
o sindaco di qualche città della Germania, o capo di qualche partito
politico in Bolivia, o simili.
Molte banche hanno adottato un procedura automatizzata, che, oltre a
scansionare gli archivi dei clienti per confrontarli con i nomi delle
diverse liste di PEP (che vengono aggiornate con una certa frequenza) e
bloccare quelli che quelli che hanno una certa assonanza, ostacola fin
dall'inzio il censimento di persone che possono essere PEP.
Quindi, spesso è problematico aprire i conti correnti ai cittadini cinesi,
perchè sovente nella banca dati è registrato qualche omonimo che magari è
sindaco in uno sperduto paese della Manciuria.
Oppure capita di essere italiani e scoprire di avere un omonimo che è
politico in Argentina: nel caso, la cosa si risolve con relativa facilità,
perchè evidentemente l'omonimo è cittadino argentino.
Ma la cosa riguarda anche alcuni che sono italianissimi, perchè magari hanno
un omonimo che è *consorte* di qualche politico straniero.
Infatti la stessa attenzione deve essere rivolta a persone che
abbiano con tali soggetto rapporti di parentela, ufficiale o "nota".
Quindi, il cittadino straniero che si diletta di politica può essersi
sposato la cittadina italiana, che andrà controllata come il marito.
Esempio: Carla Bruni.
E' italiana, ma ha sposato un francese, che sappiamo tutti essere *molto*
esposto politicamente ...
Quindi, tutte le signore Carla Bruni devono dimostrare alla propria banca di
non essere *quella* Carla Bruni. (1)
Non basta la certificazione del bancario che attesti che *evidentemente* la
Carla Bruni che ha davanti non è *quella* Carla Bruni, ma è necessaria la
verifica, che da me si fa solo con apposita procedura, disponibile presso
un apposito ufficio di Direzione Centrale, che si tratta solo di
un'omonimia.
A parte questo esempio eclatante, sapete che la moglie di un politico
canadese si chiama Daniela Rossi?
http://en.wikipedia.org/wiki/Dan_McTeague
Ecco, quando una qualsiasi signora Daniela Rossi si presenta in banca,
occorre accertare che non sia la moglie di Daniel Mc Teague...
(1) per l'esempio di Carla Bruni, la cosa è più facile di quanto sembri,
perchè *lei* si chiama Carla Bruni Tedeschi, e quindi trovare omonime con
entrambi i cognomi è evidentemente più difficile...
Ciao ciao
Vinicio Loncagni
--
Vinnie_LoncasATtiscaliPUNTOit
Gringotts Bank LTD, Diagon Alley.
http://tinyurl.com/cwf4r
"Vinicio Loncagni" <mail_nel_post@nospam.invalid> ha scritto nel messaggio
news:8hbtbkFgj1U1@mid.individual.net...
> Se stiamo parlando delle famose PEP (Persone Esposte Politicamente) il
> discorso non quadra.
Come vedi, quando si trattano certi temi, c'è un mondo dietro e non è
semplice farne un trattato qui :-)
Ho citato il caso perchè credo sia il problema più ricorrente rispetto a
quello delle PEP che hai spiegato molto bene e con la solita chiarezza.
Nell'ambito della determinazione del profilo del soggetto si deve fare
riferimento, se note, anche ad informazioni desunte da:
Informazioni acquisite tramite mezzi di stampa e di telecomunicazione;
Informazioni desumibili sulla piazza;
Informazioni desumibili da accertamenti bancari e/o provvedimenti disposti
dall'autorità giudiziaria.
Molti istituti, tra i quali il mio, distinguono quindi tra le persone
esposte politicamente e le persone pubblicamente esposte che rappresentano,
se vogliamo, anche un grado maggiore di pericolosità.
Per intenderci meglio, nessun istituto aprirebbe mai un conto (leggi entrare
un relazione) con Ciro Scognamiglio indagato per reato di truffa ed
estorsione.
Questo il senso del mio post precedente, riferito al problema che riguarda,
credo, molte più persone che non quelle imparentate con politici famosi.
Ciao
Lucas
On 8 Ott, 19:05, gerardo.ricciarde...@virgilio.it (Poseidon) wrote:
> Sia dal lato banca che dal lato cliente... cosa comporta la mancata
> sottoscrizione del questionario di adeguata verfica della clientela ai
> fini del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio.
>
>
Ad essere precisi la legge non chiede la compilazione del
questionario, ma lo hanno creato gli intermediari per assolvere
all'obbligo di adeguata verifica e raccogliere una dichiarazione del
cliente. Se la banca non lo fa significa che non fa adeguataverifica e
quindi incorre in sanzione penale il dipendente negligente. Il cliente
invece è tenuto a fornire le informazioni richieste, anche lui sotto
resp penale, ma bisogna che qualcuno glielo chieda.
>> L'adeguata verifica non si fa solo al momento dell'accensione del conto ma
è un vero e proprio processo di manutenzione del rapporto.
>> Manutenzione la cui frequenza ordinaria varia a seconda del profilo
>> attribuito al cliente.
Hai qualche esempio pratico?
>> Poi c'è la manutenzione diciamo straordinaria, per la quale basta un evento
o una serie di eventi.
Ad esempio?
--
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad abuse@newsland.it
"Poseidon" <gerardo.ricciardelli@virgilio.it> ha scritto nel messaggio
news:i9htth$qts$1@news.newsland.it...
> Hai qualche esempio pratico?
> Ad esempio?
Il principio dell'adeguara verifica viene introdotto con il noto d.lgs n.
231, del 2007.
Se ne parla molto ora ma è da tre anni che si deve/dovrebbe compiere il
processo e gli intermediari finanziari devono/dovrebbero essersi strutturati
in tal senso, anche con "adeguata" formazione delle risorse impegnate sul
campo e sulla testa delle quali, potrebbero ricadere eventuali sanzioni.
L'approccio è ispirato alla gestione delle asimmetrie informative.
Asimmetrie che possono crearsi anche e sopratutto "durante" la vita del
rapporto.
Da qui la necessità che le informazioni non siano "cristallizate" al momento
dell'entrata in relazione; sarebbe indubbiamente più semplice e comodo
per tutti ma non assolverebbe a quello che è lo spirito della norma
stessa.
Quando il cliente assume comportamenti, ancorchè legittimi ( la legge non è
ispirata al Malleus maleficarum del 1486 che aprì la caccia alle streghe in
Europa) ma che non sono più coerenti con quanto ha dichiarato in sede di
apertura del rapporto continuativo si procede alla revisione del
questionario.
Il cliente che, dipendente pubblico, versa periodicamente contanti in conto
corrente, può avere mille ragioni legittime per farlo che non siano le
mazzette ma la banca ha il dovere di chiedergli da dove provengono i soldi e
lui di rispondere. Possibilmente in modo veritiero.
Se un negozio censito come merceria e dotato di pos, comincia ad avere
flussi di singole transazioni decisamente più elevate rispetto alla
tipologia di merce che vende è chiaro che ciò costituisce un'anomalia da
chiarire.
Va precisato che esiste tutta una classificazione dei cosiddetti indici di
anomalia.
L'elenco è lungo e non è il caso io apra un capitolo sull'argomento.
Gli intermediari non devono limitarsi a registrare le informazioni ma sono
tenuti ad avere una conoscenza approfondita del profilo complessivo di un
cliente, al fine di essere "sempre" in grado di cogliere rapidamente
eventuali anomalie nel corso della relazione contrattuale.
Sostanzialmente è questa, la necessità alla quale si ispira e dalla quale
trae origine, il questionario.
Gli obblighi sono specifici anche a carico dei clienti e non solo delle
banche.
Ricordiamoli.
"Il cliente deve fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le
informazioni necessarie e aggiornate, per consentire ai soggetti destinatari
del presente decreto, di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della
clientela".
Altro concetto importante è quello del titolare effettivo che è
sostanzialmente la persona per conto della quale è realizzata un'operazione
o un'attività.
Il titolare effettivo di un conto corrente intestato al figlio ventenne che
studia e non ha ancora entrate sue ma sul quale versa soldi il papà che
agisce per procura o delega a seconda di come viene chiamata nei singoli
istituti .....non è il figlio ma il papà, tanto per intenderci.
Nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in
ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano
beneficiari secondo una serie di criteri ben determinati (leggi
percentuali) che posso, per il momento, tralasciare.
"Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono
per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni
necessarie ed aggiornate delle quali siano a conoscenza."
Se non si è in grado di rispettare gli obblighi di adegiata verifica della
clientela non si può instaurare il rapporto continuativo ne eseguire
operazioni e si deve porre fine al rapporto continuativo eventualmente
già in essere, valutando se effettuare una segnalazione all'UIF.
Non so se sono stato abbastanza ...confuso :-)
Saluti
Lucas
antiriciclaggio
a: L'emissione di un assegno bancario senza la clausola di non trasferibilità
(utilizzando vecchi moduli) per un importo superiore a 12.500 euro
rappresenta una infrazione alle vigenti disposizioni....
Banche
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07-11-2009 16.54.55
sw antiriciclaggio
ng: Qualcuno ha chiesto un preventivo a quelli del Sole24ore?
grazie
Adriano
Fisco e Tasse
7
14-12-2006 10.03.37
ANTIRICICLAGGIO
ninja: Un cliente in contabilità ordinaria non fa risultare in contabilità il conto
corrente bancario e qualche volta effettua pagamenti verso fornitori sopra i
12.500,00 euro, che, ovviamente, sono...
Fisco e Tasse
1
29-09-2006 10.54.03
Antiriciclaggio
Crazylee: La sanzione per spostamenti di denaro contante superiore a 12.500 euro può
colpire anche il ricevente (esempio: il venditore di un immobile che è stato
pagato in contanti)?
Fisco e Tasse
1
06-03-2006 22.22.03
antiriciclaggio
Giorgio: Sapete per caso se il regolamento previsto dal D-Lgs 2004 n. 56 che
coinvolge anche i professionisti al rispetto di alcuni articoli della legge
antiriciclaggio è già stato attuato?...oppure è...