Ho subito un pignoramento presso terzi sul mio cc aziendale. srl
sul conto ci sono 5 ed il pignoramento e di 15.
i 5 soldi sono ancora sul conto e la banca mi ha comunicato che fino
a
quando non supererò 15 non potro fare prelievi, oltre 15 si.
Domanda
posso chiudere il conto corrente ?
e se si i soldi pignorati li tiene la banca o li prendo io ?
e poi,
questo fine mese la banca a preso dai soldi pignorati 40 euro di
spese
che pago alla banca ogni fine mese.
Domanda
perchè la banca puo prendere le sue commissioni da soldi pignorati e
io no ?
"aldo marina" <sellfor.ltd@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:ecccccb7-5cfc-494a-8ce8-98d77fd096fa@g1g2000yqi.googlegroups.com...
> posso chiudere il conto corrente ?
Puoi recedere dal contratto. La chiusura contabile ci sarà successivamente.
> e se si i soldi pignorati li tiene la banca o li prendo io ?
Se sono pignorati come fai a prenderli tu ? Deciderà il giudice del
procedimento esecutivo chi li prenderà.
> perchè la banca puo prendere le sue commissioni da soldi pignorati e
> io no ?
Che tu non li possa prendere è fuori discussione se leggi cosa c'è scritto
nell'atto di pignoramento che ti hanno notificato.
Sulla opponibilità dell'addebito delle spese al creditore pignorante (a te
sono comunque opponibili) si può discutere ma comunque potrebbe essere
giustificato (così come decorrono comunque interessi).
> Ho subito un pignoramento presso terzi sul mio cc aziendale.
> Domanda
> posso chiudere il conto corrente ?
> e se si i soldi pignorati li tiene la banca o li prendo io ?
Puoi chiuderlo.
Ovviamente, i soldi se li tiene la banca, a disposizione del creditore.
Che, anzi, potrebbe chiederti di pagare "cash" le competenze di chiusura,
per non intaccare quanto presente sul conto.
> questo fine mese la banca a preso dai soldi pignorati 40 euro di
> spese che pago alla banca ogni fine mese.
> Domanda
> perchè la banca puo prendere le sue commissioni da soldi pignorati e
> io no ?
Tu non puoi perchè così ha scritto il giudice nella sentenza di
pignoramento.
In alcuni casi, le competenze della banca sono considerate "primarie"
rispetto a soldi dovuti a terzi.
Ricordo che una volta un cliente/fenomeno emise un assegno da 1000 avendo
sul conto 100.
La banca ne pagò 90, protestò il titolo per 910 e si tenne 10 per le
commissioni/spese/interessi/bolli maturati sul conto corrente.
Nel caso in oggetto, potrebbe essere il tuo creditore a chiedere conto alla
banca dei 40 euro sottratti all'importo pignorato.
Che, nel caso, li riconoscerà al creditore... e li chiederà a te.
Il Mon, 01 Feb 2010 20:17:16 +0100, Vinicio Loncagni ha scritto:
>> Domanda
>> perchè la banca puo prendere le sue commissioni da soldi pignorati e io
>> no ?
> Tu non puoi perchè così ha scritto il giudice nella sentenza di
> pignoramento.
*Ehm* il pignoramento *non è una sentenza*, bensì l'atto con cui il
creditore (assistito dall'avvocato) inizia l'esecuzione forzata sui beni
del debitore.
> In alcuni casi, le competenze della banca sono considerate "primarie"
> rispetto a soldi dovuti a terzi.
Sbagliato, la banca una volta ricevuto il pignoramento è automaticamente
custode delle somme, se le distrae commette un reato.
In più è responsabile verso il creditore per gli ammanchi.
Deve funzionare così: il prenditore dell'assegno presenta alla banca
trattaria l'assegno personalmente o dando mandato alla propria banca di
fiducia. La banca trattaria controlla se ci sono i fondi e se mancano
rifiuta di pagare. A questo punto il prenditore o il suo mandatario (che
gli addebita i costi) fanno constatare il mancato pagamento ad un
pubblico ufficiale che eleva il protesto (i cui costi sono ricompresi in
quelli che il mandatario addebita sul conto al prenditore).
A questo punto l'avvocato del prenditore redige atto di precetto
trascrivendo il titolo con il protesto e lo manda al debitore.
Se questo non paga l'avvocato procede con il pignoramento avviando
l'azione esecutiva.
Nel frattempo la banca trattaria avrÃ* segnalato il cattivo pagatore alla
Prefettura ed alla Centrale rischi.
> la banca una volta ricevuto il pignoramento è automaticamente
> custode delle somme, se le distrae commette un reato.
> In più è responsabile verso il creditore per gli ammanchi.
Avevo anche scritto:
> Nel caso in oggetto, potrebbe essere il tuo creditore a chiedere conto
> alla banca dei 40 euro sottratti all'importo pignorato.
Detto in parole povere, al pignorato di quei 40 euro non deve fregare
niente, perchè li deve pagare in ogni caso.
Tecnicamente, posso ipotizzare che l'addebito delle competenze abbia
scavalcato il blocco presente sul conto corrente.
Forse per la presenza di qualche forma di affidamento, preesistente
rispetto al pignoramento e non revocata.
Oppure perchè le competenze della banca "passano in ogni caso".
Resta da vedere se, quando la banca ha dichiarato l'importo presente sul
conto all'atto del pignoramento, abbia dichiarato il saldo effettivo o si
sia "riservata" le proprie spese.
E se tale procedura sia lecita o no.
"Gabriele" <pierrotlefou@vene.dave.it> ha scritto nel messaggio
news:4b676cea@news.x-privat.org...
> bensì l'atto con cui il
> creditore (assistito dall'avvocato) inizia l'esecuzione forzata sui beni
> del debitore.
Tecnicamente l'atto pignoramento è dell'ufficiale giudiziario su richiesta
del creditore ma non del creditore (anche nel pignoramento presso terzi che
contiene anche un atto del creditore, vale a dire la citazione).
> Sbagliato, la banca una volta ricevuto il pignoramento è automaticamente
> custode delle somme, se le distrae commette un reato.
Tieni presente che in caso di pignoramento presso terzi di un conto corrente
non vengono pignorati materialmente i soldi ma il credito del correntista
nei confronti della banca (per cui ci può essere entro certi limiti lo
spazio per conteggi di spese).
> L'esempio che fai è grave, perché la banca non può pagare a casaccio.
Lui ha scritto:
"Ricordo che una volta un cliente/fenomeno emise un assegno da 1000 avendo
sul conto 100.
La banca ne pagò 90, protestò il titolo per 910 e si tenne 10 per le
commissioni/spese/interessi/bolli maturati sul conto corrente"
La cosa è plausibile: saldo 100, arriva l'assegno, la banca addebita 10 per
commissioni, saldo 90 paga l'assegno per 90, protesta per la rimanenza.
> fanno constatare il mancato pagamento ad un
> pubblico ufficiale che eleva il protesto
Non sempre ciò è necessario
> A questo punto l'avvocato del prenditore redige atto di precetto
Eventuale e si può anche fare senza avvocato volendo.
> Nel frattempo la banca trattaria avrà segnalato il cattivo pagatore alla
> Prefettura
Se è stato elevato il protesto non segnala nulla la banca alla prefettura
(dato che in questo caso la competenza è del pubblico ufficiale che lo ha
elevato)
"Vinicio Loncagni" <mail_nel_post@nospam.invalid> ha scritto nel messaggio
news:7sqlngFsjjU1@mid.individual.net...
>> Nel caso in oggetto, potrebbe essere il tuo creditore a chiedere conto
>> alla banca dei 40 euro sottratti all'importo pignorato.
Trattandosi di competenze, molto probabilmente, la banca ha fatto
dichiarazione per l'importo presente in precedenza e quello verserà.
Il conto andrà in dare di 40 euro.
> Detto in parole povere, al pignorato di quei 40 euro non deve fregare
> niente, perchè li deve pagare in ogni caso.
Il 01/02/2010 19:47, aldo marina ha scritto:
> Ho subito un pignoramento presso terzi sul mio cc aziendale. srl
> sul conto ci sono 5 ed il pignoramento e di 15.
> i 5 soldi sono ancora sul conto e la banca mi ha comunicato che fino
> a quando non supererò 15 non potro fare prelievi, oltre 15 si.
E' giusto...
> Domanda
> posso chiudere il conto corrente ?
Sì
> e se si i soldi pignorati li tiene la banca o li prendo io ?
Il termine "pignorati" non suggerisce la risposta?
> e poi, questo fine mese la banca a preso dai soldi pignorati 40 euro di
> spese che pago alla banca ogni fine mese.
Non è corretto. Nessuno può intaccare il credito pignorato.
Avrebbe dovuto chiederglieli per cassa, o addebitare un altro conto, una
partita transitoria, o altro...
Il Tue, 02 Feb 2010 13:44:35 +0100, Vinicio Loncagni ha scritto:
>> Nel caso in oggetto, potrebbe essere il tuo creditore a chiedere conto
>> alla banca dei 40 euro sottratti all'importo pignorato.
> Detto in parole povere, al pignorato di quei 40 euro non deve fregare
> niente, perchè li deve pagare in ogni caso.
GiÃ* ma il creditore avrebbe tutte le ragioni per incazzarsi.
"Gabriele" <pierrotlefou@vene.dave.it> ha scritto nel messaggio
news:4b68b15c$1@news.x-privat.org...
> Non è lecita, perché è un reato ..
Non esageriamo (e comunque c'è sempre l'elemento soggettivo).
Tieni presente che non sono pignorate le somme sul conto corrente (che non
ci sono) ma il credito (complessivo) del debitore presso la banca (ed anche
il momento di tale credito non è fisso).
Se ci sono crediti della banca verso il debitore maturati precedentemente ma
non ancora contabilizzati in conto corrente c'è uno spazio di manovra.
"Max max" <maxmax@nomail.it.invalid> ha scritto nel messaggio
news:4b694ef1$0$1145$4fafbaef@reader1.news.tin.it. ..
> Non esageriamo (e comunque c'è sempre l'elemento soggettivo).
> Tieni presente che non sono pignorate le somme sul conto corrente (che non
> ci sono) ma il credito (complessivo) del debitore presso la banca (ed
> anche il momento di tale credito non è fisso).
Max, ovvero il buonsenso fatto persona :-)
Sul momento del credito tuttavia ho dubbi poichè fatta la dichiarazione del
terzo debitore e pagato quanto eventualmente bloccato, la banca secondo me è
libera.
In questo sono confortato da quanto leggo in rete ma sopratutto dalla mia
direzione legale.
Rietendomi comunque alquanto ignorante in materia (i miei "diritti" li ho
dati nella seconda metà di un altro secolo) ma avendo vinto, nel mio lavoro
quotidiano, tra le altre cose, anche l'appalto delle notifiche, nel senso
che ne ricevo mediamente una a settimana, mi pare giusto trascrivere il
contenuto essenziale di un pignoramento "tipo", a beneficio di alcuni che ne
parlano, senza probabilmente averne mai letto uno vero :-)
"Essendo inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla
notificazione delle sopra descritte
cartelle di pagamento (avviso di intimazione), avvenuta rispettivamente in
data ..............., come previsto dall'art. 50 del DPR n. 602/73,
avendo notizia dell'esistenza di un rapporto di credito/debito tra il
contribuente e codesto istituto di credito ......................,
dovendo la parte istante procedere al pignoramento fino alla concorrenza del
proprio credito pari ad euro ............,
oltre ad interessi e spese maturate e maturande;
tutto ciò premesso,
INTIMO
A codesto istituto di credito................, nella sua qualità di terzo
debitore del contribuente Sig. ...................., di astenersi dal
disporre
della somma così pignorata e
ORDINO
Altresì al medesimo istituto ai sensi dell'art. 72-bis, del DPR 602/73, di
pagare direttamente all'Agente della riscossione,
nel termine di quindici giorni dalla notifica del presente atto, fino alla
concorrenza del credito sopra specificato, oltre ad interessi e spese
maturate e maturande.
In considerazione di quanto sopra,
INGIUNGO
Al debitore Sig. ........................ di astenersi da qualunque atto
diretto a sottrarre alla garanzia del credito
i beni e le somme assoggettati ad espropriazione, avvertendo che in difetto
si procederà a termini di legge.
Con il presente atto inoltre avverto entrambi che le quietanze di pagamento
rilasciate avranno effetto liberatorio
per l'istituto di credito pignorato"
A tutto questo segue l'atto più importante, che perfeziona il pignoramento:
la dichiarazione del terzo debitore.
L'importo dichiarato, pari alla disponibilità del pignorato al momento
della notifica, è quello che verrà accreditato.
Se il giorno dopo maturano le competenze sul conto corrente, essendo la
banca titolata ad addebitarle, per effetto del contratto stipulato con il
suo cliente, nessuno le impedisce di farlo anzi, generalmente l'addebito
avviene in automatico.
Ipotizzando, per farla più semplice, che il credito del debitore presso la
banca sia solo quello del conto corrente, la banca renderà dichiarazione
per l'importo presente sul conto al momento in cui ha ricevuto notifica del
pignoramento e tale importo viene generalmente "impegnato" per dirla in
gergo tecnico; se il giorno dopo maturano le competenze la banca le addebita
senza problemi e quando addebiterà anche l'importo dichiarato, il saldo
andrà in "rosso" per le competenze.
Questo, ciò che avviene, più o meno, nella mia realtà operativa di tutti
i giorni.
"LucaS" <lucaS958@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:4b69c448$0$1120$4fafbaef@reader2.news.tin.it. ..
> Sul momento del credito tuttavia ho dubbi poichè fatta la dichiarazione
> del terzo debitore e pagato quanto eventualmente bloccato, la banca
> secondo me è libera
Nello schema tipico del pignoramento presso terzi (l'esecuzione esattoriale
di cui al tuo esempio segue forme diverse) il terzo non viene liberato dalla
dichiarazione (che oggi si può fare anche a mezzo raccomandata) dato che
l'atto pignoramento gli impedisce di disporre del bene o del credito dal
momento della notifica fino alla definizione del procedimento esecutivo
(ordinanza di assegnazione o estinzione della procedura).
Ad esempio, pignoramento per 1000, saldo al momento della notifica 0 udienza
dopo 100 giorni, se al 50 giorno o dopo il saldo diventa positivo, quel
positivo ricade nel pignoramento fino a concorrenza dello stesso anche se la
banca avesse fatto una dichiarazione negativa al 30 giorno.
Che poi in tale caso magari il creditore ricevuta la dichiarazione negativa
lascia perdere (ma anche no) è un altro discorso.
Ad esempio io potrei notificare un pignoramento presso terzi presso una
banca fissando l'udienza ad x anni e poi verificare se prima dell'udienza è
arrivato qualcosa ;-)
Quindi la "liberazione" del terzo consegue solo all'estinzione della
procedura esecutiva (salvo ovviamente l'effettivo pagamento di quanto
assegnato).
"Max max" <maxmax@nomail.it.invalid> ha scritto nel messaggio
news:4b69cc26$0$818$4fafbaef@reader5.news.tin.it.. .
> Quindi la "liberazione" del terzo consegue solo all'estinzione della
> procedura esecutiva (salvo ovviamente l'effettivo pagamento di quanto
> assegnato).
Chiariscimi, che sono vecchio e stanco ma a differenza diClint Eastwood non
mastico filo spinato e non bevo napalm :-)
Mi intimano di pagare (quello che c'è ovviamente e non mi è mai capitato ci
fosse tutto) entro 15 giorni.
Ovviamente la dichiarazione (la fa la mia segreteria legale) va fatta prima.
Mi scrivono che le quietanze hanno effetto liberatorio.
Dal sito http://www.lineadiritto.it/modules/c...d_annotato=586
nel commento alla sentenza 15615 del 27 luglio 2005 Cassazione Civile leggo
questo passo che stento ad interpretare e ti ringrazio se mi aiuti a farlo:
La sentenza massimata in epigrafe si occupa del parametro temporale di
riferimento per la verifica dell'esistenza del credito pignorato e che viene
individuato nel momento in cui il terzo pignorato rende la dichiarazione
positiva oppure, nel caso di giudizio di accertamento ex art. 548 c.p.c.,
nel momento in cui viene pronunziata la sentenza.
Da me, una volta resa la dichiarazione e fatto l'eventuale bonifico, il
conto viene sbloccato ed il cliente è libero di operare come crede.
Fatto salvo, ovviamente, che non ne ho ancora visto uno far affluire somme
sul conto, dopo il pignoramento, mi stai dicendo che con lo sblocco del
conto, non curandoci quindi dell'operatività successiva del cliente in
merito ad eventuali posizioni creditorie, non operiamo in modo
consapevole?
Francamente mi suona strano ma non mi stupisco più di nulla ;-)
"LucaS" <lucaS958@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:4b69d5ac$0$1117$4fafbaef@reader2.news.tin.it. ..
> Mi intimano di pagare (quello che c'è ovviamente e non mi è mai capitato
> ci fosse tutto) entro 15 giorni.
Quella è la procedura esattoriale, non c'è una fase davanti al giudice,
quindi una volta che hai pagato è finita.
La normale procedura di pignoramento presso terzi è invece diversa e prevede
una fase giudiziale.
> individuato nel momento in cui il terzo pignorato rende la dichiarazione
> positiva oppure, nel caso di giudizio di accertamento ex art. 548 c.p.c.,
> nel momento in cui viene pronunziata la sentenza.
In realtà è inesatto, dato che la dichiarazione può venire contestata,
innescando quindi il giudizio di accertamento, fino a che la procedura non è
estinta (anche se il giudice si fosse riservato sull'assegnazione potrebbe
rifissare udienza per chiarimenti ed integrazioni e qui esserci la
contestazione che da luogo al giudizio di accertamento). Quindi nella
procedura ordinaria è corretto nel momento in cui la procedura è definita
come avevo scritto prima.
> Da me, una volta resa la dichiarazione e fatto l'eventuale bonifico, il
> conto viene sbloccato ed il cliente è libero di operare come crede.
Questo nella procedura esattoriale che si chiude in quel modo. In quella
ordinaria il pagamento lo fai dopo la notifica dell'ordinanza di
assegnazione che appunto definisce la procedura esecutiva .
> mi stai dicendo che con lo sblocco del conto, non curandoci quindi
> dell'operatività successiva
Il Wed, 03 Feb 2010 19:45:32 +0100, LucaS ha scritto:
> Con il presente atto inoltre avverto entrambi che le quietanze di
> pagamento rilasciate avranno effetto liberatorio per l'istituto di
> credito pignorato"
Guarda che quello che hai citato è un atto esattoriale, non tutti i
pignoramenti sono così, anche se hanno forma simile.
> A tutto questo segue l'atto più importante, che perfeziona il
> pignoramento: la dichiarazione del terzo debitore.
> Se il giorno dopo maturano le
> competenze sul conto corrente, essendo la banca titolata ad addebitarle,
> per effetto del contratto stipulato con il suo cliente, nessuno le
> impedisce di farlo anzi, generalmente l'addebito avviene in automatico.
> Ipotizzando, per farla più semplice, che il credito del debitore
> presso la banca sia solo quello del conto corrente, la banca renderÃ*
> dichiarazione per l'importo presente sul conto al momento in cui ha
> ricevuto notifica del pignoramento e tale importo viene generalmente
> "impegnato" per dirla in gergo tecnico; se il giorno dopo maturano le
> competenze la banca le addebita senza problemi e quando addebiterÃ* anche
> l'importo dichiarato, il saldo andrÃ* in "rosso" per le competenze.
Appunto. Non si possono addebitare alle somme pignorate.
Il Wed, 03 Feb 2010 20:57:11 +0100, LucaS ha scritto:
>> Quindi la "liberazione" del terzo consegue solo all'estinzione della
>> procedura esecutiva (salvo ovviamente l'effettivo pagamento di quanto
>> assegnato).
> Chiariscimi, che sono vecchio e stanco ma a differenza diClint Eastwood
> non mastico filo spinato e non bevo napalm :-) Mi intimano di pagare
> (quello che c'è ovviamente e non mi è mai capitato ci fosse tutto) entro
> 15 giorni.
> Ovviamente la dichiarazione (la fa la mia segreteria legale) va fatta
> prima. Mi scrivono che le quietanze hanno effetto liberatorio.
Ti manca un passaggio: tu parli, senza accorgertene, di un'esecuzione
esattoriale.
Infatti la normale esecuzione forzata è un processo che segue questo
schema:
1) Il creditore munito di titolo esecutivo notifica atto di precetto, con
cui intima il pagamento entro 10 gg.
2) Trascorsi i 10 gg. senza pagamento, il creditore manda l'atto di
pignoramento
3) Al ricevimento dell'atto inizia il processo esecutivo ed il
destinatario deve custodire i beni pignorati, altrimenti ne risponde in
prima persona
4) Il creditore iscrive a ruolo l'atto con la relata di notificazione
redatta dall'Ufficiale giudiziario
5) Il giudice all'udienza esamina la dichiarazione di terzo e, se tutto
va bene, dispone con ordinanza l'assegnazione delle somme pignorate al
creditore
6) Il terzo deve dare le somme al creditore
>Dal sito http://www.lineadiritto.it/modules/c...ent/index.php?
id=5&id_dati=587&id_annotato=586
> nel commento alla sentenza 15615 del 27 luglio 2005 Cassazione Civile
> leggo questo passo che stento ad interpretare e ti ringrazio se mi aiuti
> a farlo:
....
La sentenza spiega qual è il momento della *verifica* dell'entitÃ* del
pignoramento non qual è il momento della sua efficacia!
Sono due cose differenti.
> Da me, una volta resa la dichiarazione e fatto l'eventuale bonifico, il
> conto viene sbloccato ed il cliente è libero di operare come crede.
"Gabriele" <pierrotlefou@vene.dave.it> ha scritto nel messaggio
news:4b69fb98@news.x-privat.org...
> Appunto, sanno prima che le somme sono indisponibili, quindi c'è un dolo
> grande come una casa o comunque una colpa grande quanto un quartiere.
Diciamo che sul concetto di indisponibilità e di cosa ci sono delle zone
parecchio grigie che potrebbero fare escludere la colpa anche ai sensi
dell'art. 388 bis c.p.
> Non è così, perché sono pignorate proprio le somme presenti sul conto
> corrente.
Il fatto è queste somme in realtà non ci sono.
Il correntista ha solo un credito nei confronti della banca in riferimento
al saldo attivo (ex art. 1852 e 1854 c.c.), quindi ciò che è pignorato non
sono i soldi ma il credito.
> Quella dei crediti maturati prima è una favoletta perché una cosa del
> genere va provata ed accertata
Ci possono essere commissioni che da contratto maturano e sono esigibili
periodicamente, ci possono essere altri conti, magari cointestati in dare,
ci possono essere debiti del correntista verso la banca per altre causali
certi, liquidi ed esigibili ... Insomma il mondo è a colori, non in bianco e
nero.
> Da me, una volta resa la dichiarazione e fatto l'eventuale bonifico, il
> conto viene sbloccato ed il cliente è libero di operare come crede.
Questo dovrebbe accadere solo nel caso in cui è soddisfatto l'intero
credito pignorato. Negli altri casi la giurisprudenza è concorde, ogni
ulteriore somma pervenuta sul conto pignorato, e sino ai limiti dello
stesso, dovrebbe ritenersi pignorata.
> Fatto salvo, ovviamente, che non ne ho ancora visto uno far affluire somme
> sul conto, dopo il pignoramento, mi stai dicendo che con lo sblocco del
> conto, non curandoci quindi dell'operatività successiva del cliente in
> merito ad eventuali posizioni creditorie, non operiamo in modo
> consapevole?
Non operate in modo corretto. E non siete i soli. Ma ciò non esclude che
sia un comportamento consapevole... infatti le verifiche sull'accaduto
post-dichiarazione sono rarissime...
Il 04/02/2010 15:12, Max max ha scritto:
> "Gabriele"<pierrotlefou@vene.dave.it> ha scritto nel messaggio
> Il fatto è queste somme in realtà non ci sono.
> Il correntista ha solo un credito nei confronti della banca in riferimento
> al saldo attivo (ex art. 1852 e 1854 c.c.), quindi ciò che è pignorato non
> sono i soldi ma il credito.
Sofismi di scarso valore pratico.
La banca sarà chiamata a pagare esattamente l'importo del credito pignorato.
> Ci possono essere commissioni che da contratto maturano e sono esigibili
> periodicamente, ci possono essere altri conti, magari cointestati in dare,
> ci possono essere debiti del correntista verso la banca per altre causali
> certi, liquidi ed esigibili ... Insomma il mondo è a colori, non in bianco e
> nero.
Assolutamente no.
Tutto quanto pignorato rimane "tale".
E la banca si configura rispetto al credito pignorato in null'altro modo
che un qualsiasi creditore chirografario, che dovrà rivalersi su altro...
Il Thu, 04 Feb 2010 15:12:54 +0100, Max max ha scritto:
>> Appunto, sanno prima che le somme sono indisponibili, quindi c'è un
>> dolo grande come una casa o comunque una colpa grande quanto un
>> quartiere.
> Diciamo che sul concetto di indisponibilitÃ* e di cosa ci sono delle zone
> parecchio grigie che potrebbero fare escludere la colpa anche ai sensi
> dell'art. 388 bis c.p.
Mi puzza di scusa per frodare il creditore.
"Gabriele" <pierrotlefou@vene.dave.it> ha scritto nel messaggio
news:4b6b4c4e$1@news.x-privat.org...
> Altra scusa.
In questi casi non c'è alcun dubbio che la banca dichiarerà solo l'effettivo
credito (al netto di compensazioni varie).
> L'idea di opporre ad un titolo esecutivo un semplice credito
> è in odio
Per nulla.
> più elementari concetti di diritto e, soprattutto alla giustizia.
Questi sono discorsi metagiuridici (non capisco poi perchè ce l'avete con le
banche quando ci sono soggetti peggiori, ad esempio finanziarie senza
scrupoli e qualche compagnia assicurativa che invece agiscono
indistiturbati) ;-)
"Hereticus" <here@fast.com> ha scritto nel messaggio
news:ukFan.105401$813.81811@tornado.fastwebnet.it. ..
> Non operate in modo corretto. E non siete i soli. Ma ciò non esclude che
> sia un comportamento consapevole... infatti le verifiche sull'accaduto
> post-dichiarazione sono rarissime...
Ringrazio te, Gabriele e Max per i contributi ed i chiarimenti.
Ciao
LucaS
contabilità presso terzi
Selene: per le ditte con contabilità presso terzi la chiusura iva di gennaio posso
farla a mio piacimento cin i dati di dicembre dell'anno precedente o con
quelli di gennaio dell'anno oppure esiste una...
Fisco e Tasse
1
11-11-2008 17.34.10
contabilità presso terzi
Selene: I contribuenti mensili con contabilità presso terzi che esercitano l'opzione
per la liquidazione dell'imposta entro il secondo mese successivo (es.
liquidazione iva di gennaio effettuata sulla base...