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Ciao. Volevo chiedere una conferma perchè m'è stata riferita una cosa
che proprio non sapevo e che, comunque, per me è errata.
Se emetto un assegno post datato e questo assegno viene presentato
all'incasso prima della data riportata sull'assegno è vero che tale
assegno può essere riscosso?
lasciamo stare le solite problematiche persona conusciuta,
disponibilità fondi ecc ecc...
Mi interessava sapere se, dal punto di vista giuridico, un assegno
recante data posticipata può essere incassato prima di tale data.
ripeto...restiamo avulsi dalle problematiche tipiche dell'incasso di un
assegno per contati...m'intefdssa solo il discorso data.
A mio parere, chi mi ha detto questo sbaglia della grossa...però non si
può mai sapere :-)
Grazie a chi interverrà e auguri a tutti di un Santo Natale nel
Signore!
Alberto
Tratto dal messaggio 4b2dcb23$0$1114$4fafbaef@reader1.news.tin.it di
Alberto:
> Se emetto un assegno post datato e questo assegno viene presentato
> all'incasso prima della data riportata sull'assegno è vero che tale
> assegno può essere riscosso?
Si.
> lasciamo stare le solite problematiche persona conusciuta,
> disponibilità fondi ecc ecc...
Infatti, le motivazioni che inducono le banche a non pagare sono
essenzialmente collegate alla conoscenza del presentatore.
Occorre però mettere in chiaro che tale assegno può essere *esclusivamente*
presentato per l'incasso presso lo sportello della banca trassata. Cioè, non
può essere versato su un conto presso uno sportello diverso, perchè la Banca
d'Italia ha emanato precise disposizioni che non consentono alle banche di
"trattare" per corrispondenza gli assegni postdatati.
Quindi, il beneficiario potrebbe presentare per il versamento alla propria
banca solo un assegno, seppur originariamente postdatato, già regolarizzato
nel bollo del 12 per mille e nelle successive soprattasse.
Praticamente:
Con il tuo bell'assegno datato 15/1/2010 vai oggi presso la banca indicata
sull'assegno stesso.
Se non sei correntista, al 99% te ne ritorni con le pive nel sacco.
Se sei correntista, e magari pure buonino, due possibilità:
1 - I fondi ci sono, quindi la banca paga e mette sull'assegno un timbro
"Presentato in data 21/12/09". Quando l'emittente verrà a lamentarsi per
l'incasso "anticipato", la banca dovrà solo dire: "Bello mio, l'assegno
postdatato è vietato, mi è stato presentato da persona conosciuta, c'erano i
fondi, ho pagato. Se vuoi piantare casino, fai pure, e va a finire che paghi
pure la multa per la regolarizzazione del bollo. Vai a lamentarti con quello
cui hai fatto l'assegno, e vedetevela tra voi".
2 - I fondi non ci sono.
2a (difficile): la banca si occupa della pratica presso l'ufficio del
Registro per la regolarizzazione del bollo e per il successivo protesto per
mancanza fondi
2b (più facile): la banca ti dice "L'assegno è irregolare di bollo e
mancante di fondi, se vuole vada a farlo regolarizzare che poi io le faccio
rilasciare un atto di protesto".
Per opportuna conscenza, la tecnica 2b è quella che usano gli strozzini e i
malavitosi per entrare in possesso di aziende e attività indebitate ma in
fondo abbastanza "sane".
L'imprenditore va dallo strozzino, si fa prestare 1000 e gli rilascia 2000
in 20 assegni datati uno ogni mese da oggi in avanti.
Tra un mese, lo strozzino (o più facile un prestanome) regolarizza il
bollo sui tutti e 20 gli assegni, li presenta tutti contemporaneamente e
ottiene subito i protesti. L'imprenditore, per non finire veramente nei
casini, è costretto a farsi ri-prestare 2000 dal solito strozzino,
cedendogli a questo punto, a un prezzo stracciato, parte della propria
azienda.
> Se emetto un assegno post datato e questo assegno viene presentato
> all'incasso prima della data riportata sull'assegno è vero che tale
> assegno può essere riscosso?
> Quindi, il beneficiario potrebbe presentare per il versamento alla propria
> banca solo un assegno, seppur originariamente postdatato, già regolarizzato
> nel bollo del 12 per mille e nelle successive soprattasse.
Tratto dal messaggio Y_uXm.66431$813.48502@tornado.fastwebnet.it di
Ragnarok:
>> Quindi, il beneficiario potrebbe presentare per il versamento alla
>> propria banca solo un assegno, seppur originariamente postdatato, già
>> regolarizzato nel bollo del 12 per mille e nelle successive soprattasse.
> Quale bollo?
" ... l'art. 121 della Legge sull'assegno
bancario impone la regolarizzazione fiscale a carico del presentatore del
titolo , in quanto da parificarsi alla cambiale . Detta regolarizzazione
però non rende il titolo di credito (assegno) una vera e propria cambiale ,
in quanto nel caso di indisponibilità delle somme o nel caso vi sia stata la
revoca dell'autorizzazione da parte della banca per l'emissione , il titolo
o i titoli devono essere consegnati nelle mani di un Pubblico Ufficiale
(notaio,uff.giud) affinché questi proceda con il protesto contro il debitore
(firmatario dell'assegno). L'art. 121 , parla della regolarizzazione fiscale
facendo riferimento alla tassa graduale delle cambiali... "
Ne abbiamo discusso per bene un paio di mesi fa.
Il thread, dal quale ho tratto la frase tra virgolette, è qui (link sano giù
in fondo):
>>> Quindi, il beneficiario potrebbe presentare per il versamento alla
>>> propria banca solo un assegno, seppur originariamente postdatato, già
>>> regolarizzato nel bollo del 12 per mille e nelle successive soprattasse.
>> Quale bollo?
> " ... l'art. 121 della Legge sull'assegno
Non serve alcuna regolarizzazione per la riscossione:
Ai sensi dell'art. 31 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, la postdatazione
non induce di per sè la nullità dell'assegno bancario, ma comporta
soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme
imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione
dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere
immediatamente il suo pagamento; conseguentemente l'assegno bancario
postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve
considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di
pagamento al momento stesso della sua emissione, che si identifica con
il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella
disponibilità del prenditore.
Cass. civ., Sez. II, 25/05/2001, n.7135
LA regolarizzazione semmai la potrà chiedere successivamente l'ADE ma
non è una eccezione che può proporre la banca.
Tratto dal messaggio sQvXm.66490$813.30189@tornado.fastwebnet.it di
Ragnarok:
> Non serve alcuna regolarizzazione per la riscossione:
A parte che la sentenza citata non cita MAI il termine "bollo",
ma tratta del "passaggio" tra traente e prenditore...
Prova un po' a leggere il mio primo messaggio.
Per la riscossione, quindi in presenza di fondi, la bollatura non viene
richiesta (punto 1).
Se l'assegno i fondi non ce li ha, e si vuole ottenerne il protesto, basta
far presente quanto scrivi al Notaio/Ufficiale Giudiziario/Segretario
Comunale.
Solo lui può prendersi la responsabilità di levare un atto di protesto
senza tener conto dell'art 121 della L.A., e quindi senza applicare la
tassa graduale della cambiali e relative soprattasse.
Ragnarok wrote:
> LA regolarizzazione semmai la potrà chiedere successivamente l'ADE ma
> non è una eccezione che può proporre la banca.
Infatti Vinicio aveva scritto: l'art. 121 della Legge sull'assegno
bancario impone la regolarizzazione fiscale *a carico del presentatore*
del titolo...
Questo solo per consentire il protesto, nel caso di mancato pagamento.
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