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  #1  
Vecchio 17-12-2009, 12.31.33
Fred(R)
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Predefinito Bancari: attenti all'eccesso di zelo!

(fonte: Il Sole24Ore del 14 dicembre 2009)

Parliamo di sentenze, fino alla Cassazione.

Una bancaria (addetta alle operazioni Borsa) viene licenziata per una serie
di anomalie e irregolarità nell'esercizio delle sue mansioni.
La ricorrente ha esposto ai giudici di essere stata assunta con mansioni di
addetta ai titoli per la sua specifica esperienza maturata presso un'altra
banca e di aver ricevuto pressanti inviti a utilizzare al massimo la propria
professionalità per cogliere ogni possibilità d'investimento e per ampliare
il portafoglio clienti. Dopo circa due anni di attività il datore di lavoro
le aveva contestato l'addebito disciplinare di aver sottoscritto alcuni
moduli al posto dei clienti, di non averli informati sul profilo di rischio
delle operazioni e, soprattutto, di non aver registrato le telefonate
relative agli ordini di acquisto.
Secondo la donna il recesso era illegittimo in quanto vi era una
sproporzione eccessiva tra i fatti contestati e la sanzione anche in
considerazione dell'esistenza di una prassi aziendale di tolleranza verso
questa modalità di lavoro. Non solo. Il suo apparecchio telefonico non era
abilitato alla registrazione e, quindi, avrebbe dovuto disturbare sempre
qualche collega perdendo del tempo e riducendo la sua produttività.

La donna ha quindi deciso di proporre ricorso in Cassazione.

Di fronte ai giudici la donna ha contestato le lacune informative del datore
di lavoro che pretendeva da lei un comportamento senza averle dato
specifiche consegne. La banca, infatti, si era limitata a mettere a
disposizione del personale un manuale di introduzione ai servizi di
investimento e, solo ad alcuni, aveva fornito i dispositivi di registrazione
degli ordini telefonici.
In pratica, secondo la ricorrente, l'istituto non aveva predisposto
realmente l'organizzazione e gli strumenti tecnici necessari a consentire al
lavoratore di eseguire la prestazione.
L'uso del sistema di registrazione, inoltre, era stato sempre modesto e
questo era indice di una certa tolleranza sul punto.
Senza contare che l'unica cosa che interessava la banca era l'ampliamento
del portafoglio clienti.
=====
Cosa ha deciso la Cassazione?
;-)

--
Saluti. Fred®
Radicale, giustizialista e plonkato.
Alt 17-12-2009, 12.31.33
borsa-italia.net
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  #2  
Vecchio 17-12-2009, 17.27.04
LucaS
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Predefinito Re: Bancari: attenti all'eccesso di zelo!


"Fred(R)" <mail_valida_nel_reply-to@nospam.invalid> ha scritto nel messaggio
news:4b2a166b$0$828$4fafbaef@reader5.news.tin.it.. .

> Dopo circa due anni di attività il datore di lavoro le aveva contestato
> l'addebito disciplinare di aver sottoscritto alcuni moduli al posto dei
> clienti, di non averli informati sul profilo di rischio delle operazioni
> e, soprattutto, di non aver registrato le telefonate relative agli ordini
> di acquisto.


L'eccesso di zelo guasta sempre.
Lo sapeva bene Talleyrand che grazie a questa sua "vocazione" riuscì ad
arrivare al pensionamento senza perdere la testa :-)
Sottoscrivere al posto dei clienti si chiama falso.
Molto più grave, a mio avviso, che non registrare una telefonata.
C'è poco da aggiungere.
Se un collega, di questi tempi, non ha chiaro che a fare certe cose ci si
gioca il posto, peggio per lui.
Daltronde i riflettori sono puntati su di noi, mica sul sindaco di Palermo,
che deve intervenire Stefania Petix di striscia la notizia affinchè si
sappiano certe cose :-)
Cosa dice il moderatore?
Ah si...giusto; qui si parla di banche ;-)
Un cordiale saluto
LucaS

  #3  
Vecchio 17-12-2009, 18.15.09
Max max
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Predefinito Re: Bancari: attenti all'eccesso di zelo!


"Fred(R)" <mail_valida_nel_reply-to@nospam.invalid> ha scritto nel messaggio
news:4b2a166b$0$828$4fafbaef@reader5.news.tin.it.. .

> Cosa ha deciso la Cassazione?
> ;-)


Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Perugia, notificato in data
29.11.2002, U.R., premesso di essere stata assunta dal Credito Emilano
s.p.a. con decorrenza dal 21.9.1999, con mansioni di "addetto titoli" ed
inquadramento nella quarta area professionale, (OMISSIS) livello retribuivo,
avendo quali precedenti specifici di lavoro l'attività impiegatizia presso
la Banca dell'Umbria, e premesso di aver ricevuto pressanti inviti dalla
nuova società datoriale ad utilizzare la propria professionalità per
cogliere ogni possibilità di investimento ed anche per l'acquisizione del
portafoglio di clientela da essa in precedenza gestito presso la Banca
dell'Umbria, esponeva che con nota del 20.4.2001 il Credem le aveva
contestato degli addebiti disciplinari consistenti in una serie di presunte
anomalie ed irregolarità commesse nell'esercizio della sue mansioni (quali
la mancata sottoscrizione da parte di alcuni clienti di tutta la modulistica
predisposta dalla Banca e richiesta dalla normativa Consob relativa agli
ordini di acquisto e vendita dei titoli, la contraffazione a volte della
firma del cliente, la mancata registrazione delle telefonate con cui le
erano stati impartiti gli ordini di movimentazione dei titoli, la mancata
informativa dei clienti in ordine al profilo del rischio delle operazioni in
questione), cui aveva fatto seguito il suo licenziamento con decorrenza
immediata, salvo il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso,
irrogatole dalla Banca con nota dell'8.6.2001.
Assumeva la illegittimità del licenziamento in considerazione della
sproporzione tra i fatti contestati e la sanzione irrogatale, e rilevava
l'esistenza di una prassi aziendale di tolleranza verso un siffatto modus
operandi, l'impossibilità di registrare le telefonate con le quali gli
ordini operativi le erano stati impartiti dai clienti, l'assenza di
qualsiasi suo profitto personale; chiedeva quindi che venisse ordinato al
Credito Emiliano s.p.a. la immediata reintegra di essa ricorrente nel posto
di lavoro.
Con sentenza in data 15.12.2004 il Tribunale adito rigettava la domanda.
Avverso tale sentenza proponeva appello la U. lamentandone la erroneità
sotto diversi profili e chiedendo l'accoglimento delle domande proposte con
il ricorso introduttivo.
La Corte di Appello di Perugia, con sentenza in data 2.2.2006, rigettava il
gravame.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione U. R. con sei motivi
di impugnazione.
Resiste con controricorso l'Istituto intimato.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Col primo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione o falsa
applicazione degli artt. 1206, 1175, 1375, 2087 e 2697 c.c..
Rileva in particolare che erroneamente la Corte territoriale, a fronte di
specifico motivo di appello, aveva ritenuto che le deposizioni testimoniali
dei testi C. e Co., dipendenti del Credem, fossero state correttamente
valutate dal Tribunale, il quale di conseguenza aveva affermato che in
filiale era presente il manuale di introduzione ai servizi di investimento
in uso all'epoca, e che era altresì disponibile l'apparato di registrazione
delle telefonate, sia pure non nella postazione di lavoro della U..
Per contro da tali deposizioni emergeva che l'Istituto datoriale si era
limitato ad una generica messa a disposizione del suddetto manuale esistente
in azienda, e ad una altrettanto generica messa a disposizione del
dispositivo di registrazione degli ordini telefonici non in favore della
ricorrente, bensì di altri colleghi cui la stessa - del tutto
irragionevolmente - avrebbe dovuto fare capo.
E pertanto una corretta interpretazione delle suddette deposizioni
testimoniali evidenziava che l'Istituto datoriale era in realtà venuto meno
agli obblighi allo stesso incombenti, alla stregua degli artt. 1206, 1175,
1375, 2087 e 2697 c.c., di predisporre le misure organizzative e gli
strumenti tecnici necessari a consentire al lavoratore di eseguire la
prestazione.
Il motivo non è fondato.
In proposito ritiene il Collegio di dover evidenziare che il dovere di
comportamento secondo correttezza (art. 1175 c.c.) e di esecuzione del
contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c.), nonchè l'obbligo del datore
di lavoro di predisporre nell'esercizio dell'impresa tutte le misure
organizzative, le iniziative e gli strumenti necessari idonei a consentire
al lavoratore di adempiere la prestazione, appaiono rispettati in maniera
completa e corretta dall'Azienda datoriale avendo sul punto i giudici del
merito rilevato che la presenza cartacea di "svariate" copie del manuale
operativo (teste Co.) e l'accesso a tale "manualistica" tramite internet
(stesso teste) rendevano evidente come siffatto materiale fosse
immediatamente ed agevolmente consultabile da tutti gli operatori;
mentre per quel che riguarda gli strumenti per la registrazione degli ordini
telefonici, se pur le postazioni abilitate all'uso di tale apparecchiatura
erano in numero limitato, era senz'altro possibile ed agevole alla
ricorrente (per come evidenziato dai giudici dell'appello) di usufruire di
tale apparecchiatura "semplicemente passando la telefonata del cliente alle
colleghe", addette altresì ad immettere direttamente l'ordine telefonico sul
mercato.
Deve di conseguenza escludersi l'esistenza di alcuna lacuna formativa o
informativa, ed analogamente di alcuna lacuna operativa da parte
dell'Istituto di credito in relazione alle censure suddette, apparendo
pertanto assolutamente corretta l'interpretazione fornita alle deposizioni
testimoniali nella specifica materia dai giudici di merito, che hanno
ritenuto compiutamente adempiuti dall'Istituto datoriale gli obblighi posti
carico dello stesso dalle su richiamate disposizioni codicistiche.
Col secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta carenza o
contraddittorietà della motivazione in ordine ad un fatto decisivo e
controverso.
In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale non aveva preso
in considerazione le risultanze istruttorie dalle quali emergeva una
macroscopica inadempienza datoriale agli obblighi di predisporre i mezzi
necessari all'esecuzione della prestazione, essendosi limitata ad
accreditare la tesi che la U. avrebbe dovuto far ricorso ad altri colleghi
per immettere gli ordini sul mercato, non essendo a ciò abilitata in forza
di una disposizione interna, ed avrebbe dovuto quindi sopperire alle
inadempienze organizzative transitando da un piano all'altro per registrare
gli ordini telefonici.
Neanche tale rilievo è fondato.
Osserva il Collegio che la censura proposta si risolve, in buona sostanza,
nella contrapposizione da parte della ricorrente della propria valutazione
delle risultanze testimoniali a quella accolta dai giudici del merito.
Orbene, sul punto deve ribadirsi l'indirizzo consolidato in base al quale
"la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio
sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di
altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle
ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di
fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della
propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra
altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento,
senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le
deduzioni difensive" (Cass. sez. lav., 20.3.2008 n. 7600; Cass. sez. lav.,
8.3.2007 n. 5286; Cass. sez. lav., 15.4.2004 n. 7201;
Cass. sez. lav., 7.8.2003 n. 11933; Cass. sez. lav., 9.4.2001 n. 5231).
Peraltro "il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito
dall'art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del ragionamento
decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una
determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile
revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si
risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente
alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità; ne
consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione
ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di
merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli
atti di causa" (Cass. sez. lav., 7.6.2005 n. 11789).
Posto ciò osserva il Collegio che nel caso in esame non è dato ravvisare
alcuna carenza o contraddittorietà della motivazione, nè alcuna incidenza su
un fatto decisivo. Ha evidenziato infatti la Corte territoriale, con
motivazione assolutamente coerente al contenuto della contestazione
disciplinare, che dalle testimonianze in atti (v. deposizione teste Co.Mo.)
risultava che l'odierna ricorrente, se pur non disponesse della possibilità
di attivare il meccanismo di registrazione della telefonata dal computer
relativo alla sua postazione di lavoro, ben avrebbe potuto, in maniera
estremamente semplice, passare la telefonata del cliente ad una delle due
colleghe abilitate alla registrazione della telefonata, ed abilitate altresì
alla immissione del relativo ordine sul mercato.
Neanche sul punto il ricorso può trovare accoglimento.
Col terzo motivo di, gravame la ricorrente lamenta carenza o
contraddittorietà della motivazione in ordine ad un fatto decisivo e
controverso.
In particolare rileva che erroneamente i giudici di merito avevano omesso di
prendere in considerazione la circostanza che i responsabili della Filiale
erano perfettamente a conoscenza del mancato, o scarso utilizzo, dei
dispositivi di registrazione da parte dei propri dipendenti, e nella specie
della U., ma nulla avevano alla stessa mai contestato per ben due anni; ed
inoltre erroneamente i giudici di merito avevano omesso di prendere in
considerazione, ai fini istruttori, le allegazioni svolte, con particolare
riferimento alla induzione, da parte del datore di lavoro, nei confronti
della ricorrente a far di tutto per agganciare la clientela, circostanza che
era anche più rilevante della dedotta prassi di tolleranza.
Il motivo non è fondato.
In ordine alla dedotta prassi osserva il Collegio che correttamente la Corte
territoriale ha rilevato come l'asserito modesto uso del sistema di
registrazione telefonica non poteva considerarsi indice di una prassi di
tolleranza in ordine alla mancata registrazione degli ordini di
movimentazione titoli pervenuti telefonicamente, ma solo di un limitato
ricorso da parte della clientela a tale sistema di acquisto o vendita dei
titoli a distanza, o, tutt'al più, della mancata registrazione di tali
ordini telefonici da parte della U., ma non certo di una tendenza della
Banca ad incoraggiare siffatta violazione delle norme comportamentali
interne.
In ordine all'ulteriore profilo delle censure sollevate con il predetto
motivo di gravame, concernente la mancata considerazione, ai fini
istruttori, delle allegazioni svolte, con particolare riferimento al ruolo
determinante dello stesso datore di lavoro nella induzione a fare di tutto
per attirare la clientela, rileva innanzi tutto il Collegio la assoluta
genericità della deduzione suddetta, priva di qualsivoglia allegazione di
fatti o di circostanze atte a suffragare la asserita attività di induzione
posta in essere dall'Istituto datoriale; e sul punto osserva altresì il
Collegio che nel caso di specie risulta non rispettato il principio di
autosufficienza e specificità del ricorso in cassazione, alla stregua del
quale è necessario che nello stesso siano indicati con precisione tutti
quegli elementi di fatto che consentano di controllare l'esistenza del
denunciato vizio senza che il giudice di legittimità debba far ricorso
all'esame degli atti.
Pertanto nel caso di specie parte ricorrente, nel proporre la suddetta
censura concernente la dedotta irritale non ammissione dei capitoli di prova
nella specifica materia, avrebbe dovuto riportare nel ricorso (ovvero
allegare allo stesso) il contenuto dei suddetti articolati di prova, onde
consentire a questa Corte di valutare l'esistenza del vizio denunciato senza
dover procedere ad un (non dovuto) esame dei fascicoli - d'ufficio o di
parte - che a tali atti facciano riferimento.
Ed infatti, come ha chiarito a più riprese questa Corte (Cass. sez. lav.,
23.3.2005 n. 6225; Cass. sez. lav., 21.5.2004 n. 9734), "Il rispetto del
canone di autosufficienza risulta fondato sull'esigenza, particolare nel
giudizio di legittimità, di consentire al giudice dello stesso di valutare
la decisività della prova, testimoniale o documentale, di cui si lamenti
l'omesso esame da parte del giudice di merito, la sussistenza della
violazione del canone ermeneutico, di carenze dell'elaborato peritale su cui
si fondi la decisione del giudice di merito, e, più in generale, di un error
in procedendo, senza che egli debba procedere ad un esame dei fascicoli -
d'ufficio o di parte - ove tali atti siano contenuti (Cass. 1170/04,
4905/03, 9079/03, 15124/01).
Tale esigenza di astensione del giudice di legittimità dalla ricerca del
testo completo degli atti processuali, attinenti al vizio denunciato, non è
giustificata da finalità sanzionatorie nei confronti della parte che
costringa il giudice a tale ulteriore attività d'esame degli atti
processuali, oltre quella devolutagli dalla legge; la stessa risulta,
invece, piuttosto ispirata al principio secondo cui la responsabilità della
redazione dell'atto introduttivo del giudizio fa carico esclusivamente ai
ricorrente ed il difetto di ottemperanza alla stessa non deve essere
supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo
interpretativo da parte dello stesso nella individuazione degli atti - o
parti di essi - che siano rilevanti in relazione alla formulazione della
censura" (Cass. sez. lav., 23.3.2005 n. 6225).
E pertanto neanche sotto questo profilo il proposto gravame può trovare
accoglimento.
Col quarto motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione o falsa
applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 anche in relazione agli artt.
1175 e 1375 c.c..
Rileva in particolare che la Corte territoriale aveva tralasciato di
valutare l'esistenza di una obiettiva conformazione dell'assetto
organizzativo aziendale che non consentiva, neanche di fatto, ai dipendenti
l'utilizzazione dei sistemi di registrazione degli ordini telefonici,
assetto che costituiva elemento determinante ai fini della valutazione delle
inadempienze addebitate alla ricorrente.
Il motivo non è fondato ove si osservi che, per come detto, la
argomentazione in questione propone in buona sostanza una lettura delle
deposizioni testimoniali assunte diversa rispetto a quella fornita dai
giudici di merito, con conseguente refluenza sulla applicazione della L. n.
604 del 1966, art. 3; in conclusione il motivo si risolve in
un'inammissibile istanza di riesame della valutazione del giudice d'appello
dei fatti di causa, quali emergenti dalle deposizioni acquisite - laddove il
detto giudice aveva evidenziato che "la registrazione delle telefonate ...
sarebbe stata possibile per la U. semplicemente passando la telefonata del
cliente alle colleghe" di talchè doveva ritenersi che le stessa "non aveva
promosso la registrazione delle telefonate soltanto per sua negligenza" -
fondata su tesi contrapposta al convincimento da esso espresso, e pertanto
non può trovare ingresso (Cass. sez. lav., 28.1.2008 n. 1759).
Col quinto motivo di gravame la ricorrente lamenta carenza o
contraddittorietà della motivazione in ordine ad un fatto decisivo e
controverso.
In particolare rileva che la Corte territoriale, nel ravvisare la colpa di
essa ricorrente in relazione alle operazioni compiute, aveva omesso
qualsiasi indagine sull'elemento soggettivo della condotta dalla stessa
posta in essere, trascurando di considerare che tale valutazione, la quale a
sua volta si rifletteva sulla valutazione della proporzionalità della
sanzione rispetto alla gravità della mancanza del lavoratore, andava
condotta non già in astratto bensì con riferimento a tutte le circostanze
del caso concreto; ed in particolare, nella fattispecie in esame, aveva
omesso di considerare le numerose acquisizioni istruttorie relative alla
inadeguatezza dei mezzi predisposti dal datore di lavoro ed alla induzione,
da parte dello stesso, a privilegiare il raggiungimento dei risultati
produttivi.
Il motivo non è fondato.
E' principio invero indiscusso che il giudice di merito - in considerazione
del fatto che il licenziamento costituisce di certo per il lavoratore la più
grave delle sanzioni in ragione dei suoi effetti - deve tenere conto della
gravità della condotta addebitata al dipendente, da valutare non soltanto
nella sua oggettività ma anche con riferimento all'elemento soggettivo che
può assumere i connotati del dolo o della colpa, al fine di parametrare la
singola sanzione al grado di illiceità della infrazione alla stregua del
principio di proporzionalità, essendo possibile solo all'esito di tale iter
conoscitivo decidere sulla configurabilità della giusta causa o il del
giustificato motivo di licenziamento e quindi sulla legittimità o meno dello
stesso.
Con la ulteriore precisazione, trattandosi di principio parimenti
indiscusso, che la valutazione della gravità dell'infrazione, della sua
idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento e della proporzionalità
della sanzione rispetto alla infrazione contestata, si risolve in un
apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in
sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. sez. lav., 27.1.2004 n.
1475; Cass. sez. lav., 26.7,2002, n. 11118).
Ciò premesso, la sentenza impugnata si sottrae ad ogni censura in questa
sede di legittimità perchè essa, contrariamente all'assunto della
ricorrente, ha fatto una corretta e puntuale applicazione della regola sopra
ribadita circa la valutazione globale della condotta della lavoratrice.
Ed infatti nel caso di specie i giudici di merito hanno correttamente
proceduto alla verifica della gravità dei fatti contestati alla lavoratrice,
in relazione sia alla portata oggettiva che soggettiva, rilevando come la
condotta della U. costituisse un modus operandi ben radicato, quasi usuale
nella sua ripetitività (implicitamente indicativa, quindi, di un
atteggiamento gravemente colposo), circostanza che comportava una gravità
non giustificabile, e rendeva tale condotta idonea, anche in assenza di
dolo, a determinare la completa perdita di affidabilità da parte
dell'Istituto datoriale ed a rendere proporzionata la sanzione espulsiva
adottata.
Quanto alla rilevata mancata considerazione, in relazione alla valutazione
dell'elemento soggettivo, delle allegazioni svolte con particolare
riferimento al ruolo determinante dello stesso datore di lavoro nella
induzione a fare di tutto per attirare la clientela, ritiene il Collegio di
doversi riportare a quanto già evidenziato circa la genericità della
deduzione suddetta; mentre, per quel che riguarda la rilevata inadeguatezza
dei mezzi predisposti dal datore di lavoro non può che ribadirsi quanto già
evidenziato circa la coerenza e conducenza della motivazione dell'impugnata
sentenza laddove aveva posto in rilievo come dalle testimonianze in atti
fosse emerso che l'odierna ricorrente, se pur non disponesse della
possibilità di attivare il meccanismo di registrazione della telefonata dal
computer relativo alla sua postazione di lavoro, ben avrebbe potuto, in
maniera estremamente semplice, passare la telefonata del cliente ad una
delle due colleghe abilitate alla registrazione della telefonata ed alla
immissione del relativo ordine sul mercato.
Deve ritenersi pertanto che la Corte territoriale abbia dato corretta ed
esaustiva contezza delle motivazioni per cui aveva ritenuto nel caso di
specie rispettato il principio di proporzionalità tra la infrazione ed il
provvedimento irrogato, di talchè la statuizione sul punto si appalesa
incensurabile in sede di giudizio di legittimità.
Col sesto motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione o falsa
applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 anche in relazione agli arti
1175 e 1375 c.c..
In particolare rileva che la Corte territoriale, nel negare rilevanza alla
circostanza di una induzione da parte del datore di lavoro a perseguire
prioritariamente risultati di acquisizione della clientela, aveva anche
violato le norme di legge sopra indicate.
Neanche tale rilievo è fondato atteso che la asserita omessa valutazione di
tali circostanze deve in realtà ritenersi insussistente stante, per come
detto, la genericità della deduzione in questione, concernente l'esistenza
di un comportamento condizionante da parte dell'Istituto datoriale, nonchè
la palese violazione del principio di autosufficienza e specificità del
ricorso in cassazione, alla stregua del quale è necessario che nello stesso
siano indicati con precisione tutti quegli elementi di fatto che consentano
di controllare l'esistenza del denunciato vizio.
Il ricorso va di conseguenza rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come
da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle
spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 32,00 oltre
Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come
per legge.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2009
..

  #4  
Vecchio 17-12-2009, 18.39.51
Fred(R)
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Bancari: attenti all'eccesso di zelo!

"Max max" <maxmax@nomail.it.invalid> ha scritto nel messaggio
news:4b2a671d$0$1112$4fafbaef@reader1.news.tin.it. ..
> "Fred(R)" <mail_valida_nel_reply-to@nospam.invalid> ha scritto nel
> messaggio news:4b2a166b$0$828$4fafbaef@reader5.news.tin.it.. .
>> Cosa ha deciso la Cassazione?
>> ;-)


> La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle
> spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 32,00 oltre
> Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come
> per legge.
> Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.
> Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2009


Avevo pronto il "riassuntino" del giornale ma ero *certo* che tu avresti
trovato l'intero dispositivo.
;-)
Grazie.

ps: mi spiace, umanamente, per la bancaria ma la sentenza mi appare
ineccepibile. Forse serviva un avvocato diverso, chissà.

--
Saluti. Fred®
Radicale, giustizialista e plonkato.
  #5  
Vecchio 17-12-2009, 19.31.20
Sparrow®
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Bancari: attenti all'eccesso di zelo!

Fred(R) wrote:
> ero *certo* che tu avresti trovato l'intero dispositivo.


/mode pignolo on:

Quella era la sentenza.

  #6  
Vecchio 17-12-2009, 20.33.03
Vinicio Loncagni
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Bancari: attenti all'eccesso di zelo!

Tratto dal messaggio 4b2a6cc1$0$1108$4fafbaef@reader3.news.tin.it di
Fred(R):

> Avevo pronto il "riassuntino" del giornale


Ecco, postalo, che a leggere tutte le 333 righe mi viene l'orticaria...

Ho letto una riga si e tre no, e ho capito "Il motivo non è fondato" e
"condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di
cassazione".
Si potrebbero fare discorsi chilometrici a proposito di "quello che
prescrive il regolamento" e "quello che si deve fare contro il regolamento
se no i clienti se ne vanno".

E occore pure considerare che la signora era "nella quarta area
professionale, (OMISSIS) livello retribuivo", che vuol dire quadro
direttivo, che vuol dire che doveva avere una certa "elasticità", o
"attribuzione di responsabilità", o "lavorare per obiettivi e non in base a
disposizioni fisse e prestabilite", o altro che dir si voglia.

Insomma, alla fine la signora "se l'è preso nello sgnaoss", come si dice
qui...
E scusate il francesismo ... ^__^

Ciao ciao

Vinicio Loncagni
--
Vinnie_LoncasATtiscaliPUNTOit
Gringotts Bank LTD, Diagon Alley.
http://tinyurl.com/cwf4r

  #7  
Vecchio 17-12-2009, 23.12.56
Max max
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Bancari: attenti all'eccesso di zelo!


"Vinicio Loncagni" <mail_nel_post@nospam.invalid> ha scritto nel messaggio
news:7ovfc2F3qjf0eU1@mid.individual.net...

> Si potrebbero fare discorsi chilometrici a proposito di "quello che
> prescrive il regolamento"


La registrazione degli ordini telefonici è prescritta non dal regolamento
interno ma da una norma giuridica di portata generale ;-)
E non poteva non saperlo.
A tacer degli altri addebiti tra cui le falsificazioni.

Max max

  #8  
Vecchio 18-12-2009, 01.50.01
Bianca
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Predefinito Re: Bancari: attenti all'eccesso di zelo!


"Fred(R)" <mail_valida_nel_reply-to@nospam.invalid> ha scritto nel messaggio
news:4b2a6cc1$0$1108$4fafbaef@reader3.news.tin.it. ..
> ps: mi spiace, umanamente, per la bancaria ma la sentenza mi appare
> ineccepibile.

A me no. Sapeva quello che stava facendo (o non era in grado di intendere e
di volere..??). Quando va bene va bene, quando va male, sgaraus..
  #9  
Vecchio 18-12-2009, 12.02.59
Fred(R)
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"Vinicio Loncagni" <mail_nel_post@nospam.invalid> ha scritto nel messaggio
news:7ovfc2F3qjf0eU1@mid.individual.net...

> Ecco, postalo, che a leggere tutte le 333 righe mi viene l'orticaria...


Eccolo:

"La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha stabilito che l'impresa aveva
posto in essere tutte le misure organizzative distribuendo svariate copie
del manuale operativo e ponendo lo stesso su internet perché fosse
consultabile da tutti. In merito alle specifiche violazioni la Corte ha
rilevato che la ricorrente, anche se non disponeva del sistema di
registrazione, «ben avrebbe potuto, in maniera estremamente semplice,
passare la telefonata del cliente ad una delle due colleghe abilitate» che
avrebbe immesso il relativo ordine sul mercato. Né l'uso sporadico di questa
apparecchiatura si può considerare una scriminante in quanto è solo indice
di un limitato ricorso della clientela al sistema di acquisto a distanza.
Infine, conclude la Cassazione, nessuna circostanza può portare a concludere
che la spinta aziendale verso una maggiore produttività possa avvenire senza
rispettare le direttive aziendali."

Ripeto, IMO la sentenza di per sè mi appare ineccepibile nel senso che la
Cassazione, in assenza di *prove* contrarie non poteva decidere altrimenti.
Il problema vero è, in molti casi, poter dimostrare (con prove
giuridicamente rilevanti) quali siano le *reali* direttive aziendali, aldilà
degli stampati ufficiali e circolari varie.
Qualsiasi ipotesi sarebbe del tutto fantasiosa e quindi non la faccio.
Quel che però si può dire, scorrendo ad esempio i Bollettini Consob, è che
le suddette problematiche (firme false, mancate registrazioni e in generale
mancato rispetto delle procedure previste) spesso ricorrono in provvedimenti
sanzionatori sia verso Promotori Finanziari che verso le stesse banche, a
seguito di denunce di risparmiatori.
In sostanza, per come la vedo io, i casi sono due.
O siamo in presenza di un "chi ha incastrato la bancaria?".
Oppure si torna all'eccesso di zelo, all'arrivismo sfrenato, alla caccia al
bonus più alto a qualsiasi costo.
Non ho elementi per propendere da una parte piuttosto che dall'altra e
quindi il verdetto (dispositivo, sentenza? Boh! :-)) della Cassazione lo
devo prendere per buono.

--
Saluti. Fred®
Radicale, giustizialista e plonkato.



  #10  
Vecchio 18-12-2009, 15.15.57
Bianca
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"Fred(R)" <mail_valida_nel_reply-to@nospam.invalid> ha scritto nel messaggio
news:4b2b613b$0$1106$4fafbaef@reader4.news.tin.it. ..
> Il problema vero è, in molti casi, poter dimostrare (con prove
> giuridicamente rilevanti) quali siano le *reali* direttive aziendali,
> aldilà degli stampati ufficiali e circolari varie.


Abbi pazienza, Fred, ma le "reali" direttive aziendali sono quelle scritte.
Uno mi può DIRE quello che vuole, ma se va contro i manuali etc. dico:
scrivimi. Se non vedo lo scritto...'un lo fo. Punto. Esclamativo. Come ho
già scritto mille volte, il passo dell'oca é datato. Mi scrivi, valuto e
FORSE lo fo. Altrimenti, ti attacchi.
  #11  
Vecchio 18-12-2009, 16.26.33
Fred(R)
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"Bianca" <Bianca@ns.it> ha scritto nel messaggio
news:4b2b8f36$0$815$4fafbaef@reader5.news.tin.it.. .

> Mi scrivi, valuto e FORSE lo fo. Altrimenti, ti attacchi.


Pienamente d'accordo, in particolare sul "valuto".
Mi auguro che tutti i bancari siano nelle tue stesse condizioni di
operatività.
Trovo però alquanto singolare, nella situazione ottimale da te descritta,
che lavoratori e sindacati continuino a lamentare "mal di budget", "stress
da pressioni commerciali", ecc.
Sarà mica il solito terrorismo mediatico dei soliti giornali che ce l'hanno
su con le banche?

--
Saluti. Fred®
Radicale, giustizialista e plonkato.

  #12  
Vecchio 18-12-2009, 17.12.16
Max max
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"Fred(R)" <mail_valida_nel_reply-to@nospam.invalid> ha scritto nel messaggio
news:4b2b613b$0$1106$4fafbaef@reader4.news.tin.it. ..

> O siamo in presenza di un "chi ha incastrato la bancaria?".
> Oppure si torna all'eccesso di zelo, all'arrivismo sfrenato, alla caccia
> al bonus più alto a qualsiasi costo.


La seconda. Addirittura ci sono stati dei casi di promotori che hanno
"derubato" alcuni clienti per pagare interessi ad altri purchè non
disinvestissero o dipendenti o promotori che prendevano compensi extra da
clienti per "consigliare e disporre" le operazioni.
La banca non ha alcun interesse (anzi tutto il contrario essendo poi
chiamata a risarcimenti) che ordini telefonici non vengano registrati o ci
siano firme false.

Max max

  #13  
Vecchio 18-12-2009, 17.15.36
Max max
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"Fred(R)" <mail_valida_nel_reply-to@nospam.invalid> ha scritto nel messaggio
news:4b2b613b$0$1106$4fafbaef@reader4.news.tin.it. ..

> quindi il verdetto (dispositivo, sentenza? Boh! :-))


Il dispositivo è la parte della sentenza dopo il pqm, cioè quello che hai
quotato tu in risposta al mio post con il testo integrale della sentenza.

Max max

  #14  
Vecchio 19-12-2009, 11.26.43
LucaS
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"Fred(R)" <mail_valida_nel_reply-to@nospam.invalid> ha scritto nel messaggio
news:4b2b9f15$0$1109$4fafbaef@reader2.news.tin.it. ..

> Mi auguro che tutti i bancari siano nelle tue stesse condizioni di
> operatività.


Indubbiamente il problema esiste, nessuno lo nega.
Mi pare che sia così un po dappertutto però, considerato che ci sono realtà
lavorative dove un certo tipo di deregulation imposta al grido demagogico
ma per molti utile (sindacati compresi), di "lavoro per tutti, ha
sciolto nell'acido conquiste sindacali anche importanti.
Correggo....dappertutto, esclusi gli uffici pubblici, dove non sempre ma
qualche volta capita ancora di vedere uno che lavora e tre che lo guardano.
Due settimane fa porto l'auto in concessionaria per un tagliando ed assisto
mio malgrado e senza essere notato ad una spiacevole discussione tra il capo
officina ed un altro soggetto in giacca e cravatta. Oggetto della
discussione da parte del cravattato è più o meno quello che l'officina
dovrebbe dare "più valore aggiunto" al proprio lavoro di manutenzione e
riparazione; la risposta del capo officina è che non è colpa sua se oggi le
auto si guastano meno di una volta.
Da me il tema commerciale e della produzione è dominante e daltronde
vorrei vedere.
Quando iniziai a lavorare, 30 anni fa circa, nella mia città c'erano 6
banche. Oggi ci sono 23 tra agenzie, sportelli leggeri, boutiques
finanziarie ecc.
Il secondo tema però, subito dopo, è quello della compliance, sulla quale
rompono le wallere con lo stesso impegno.
In più di una riunione hanno detto chiaro che preferiscono non raggiungere
i budget piuttosto che raggiungerli male.
Nessuno è lasciato solo di fronte agli obiettivi ma c'è una struttura
dedicata che affianca ed assiste su vari temi che vanno dalla gestione
dei rischi operativi, alla soddisfazione del cliente, alla gestione del
post vendita, alle strategie commerciali.
Che poi, in una realtà grande ed articolata, questi principi possano essere
declinati sul territorio e sulla rete in modo non sempre omogeneo e nel
corretto spirito, questo è un altro discorso.
La banca, come ogni altra realtà, è fatta dalle persone e non il contrario.
A questo scopo c'è un osservatorio comune (banca e sindacato) che va
monitorando il processo e rileva eventuali anomalie che possono essere
segnalate dai colleghi. La banca ha istituito addirittura una casella di
posta alla quale segnalare comportamenti/imposizioni dei "capi", non
conformi.
Alla fine, qualche capo, viene anche ogni tanto silurato poichè stressare la
rete in modo becero e stupido, te lo posso assicurare, non aiuta a
raggiungere gli obiettivi ma crea solo delle fiammate che sono anche
abbastanza visibili nei moderni sistemi di monitoraggio.
Da me avvengono incontri tra i capi locali e la direzione, più o meno con
frequenza semestrale.
Ho scoperto che una tra le cose che la direzione dell'istituto va
monitorando, sono le "impennate" improvvise dei dati di produzione, nelle
fasi immediatamente precedenti agli incontri. Non sono gradite e glie lo
dicono pure in faccia, senza tanti complimenti, poichè denotano una crescita
non omogenea e non strutturale ma di facciata, funzionale solo alla bella
figura.
Ripeto, a scanso d'equivoci, ciò nonostante non è tutto rose e fiori,
tutt'altro e le tensioni si creano comunque, generate anche dalle pesanti
"diete" di personale.
Mi domando infine: ma se i probblemi li abbiamo noi, con tutta questa
attenzione che non è di facciata ma devo onestamente riconoscere abbastanza
oggettiva, non oso pensare a cosa accade da altre parti dove forse
l'attenzione non c'è.
Sotto questo aspetto mi dispiace di essere ancora una volta il solo a
raccontare le proprie esperienze, quasi che di altri bancari qui, a parte
Vinicio, non ci sia manco l'ombra :-)
Un cordiale saluto
LucaS

  #15  
Vecchio 19-12-2009, 12.40.48
Hereticus
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Il 18/12/2009 15:15, Bianca ha scritto:

> Abbi pazienza, Fred, ma le "reali" direttive aziendali sono quelle
> scritte. Uno mi può DIRE quello che vuole, ma se va contro i manuali
> etc. dico: scrivimi. Se non vedo lo scritto...'un lo fo. Punto.
> Esclamativo. Come ho già scritto mille volte, il passo dell'oca é
> datato. Mi scrivi, valuto e FORSE lo fo. Altrimenti, ti attacchi.


Atteggiamento legittimo, e che non mette a rischio di contestazioni
"dirette".

Ma in diverse banche comporta l'addio alle opportunità di carriera.
Spero non sia il caso del tuo istituto!

Hereticus
  #16  
Vecchio 19-12-2009, 16.21.17
Vinicio Loncagni
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Tratto dal messaggio 5Z2Xm.65181$813.20805@tornado.fastwebnet.it di
Hereticus:

> Ma in diverse banche comporta l'addio alle opportunità di carriera.


Ecco, mi scappa di dire solo una cosa: PRESENTE !

In questo discorso ci vedo molto un certo Vinicio...
Uno di quelli che conosce bene i regolamenti, e li applica ... troppo!

Ciao ciao

VL

--
Vinnie_LoncasATtiscaliPUNTOit
Gringotts Bank LTD, Diagon Alley.
http://tinyurl.com/cwf4r


  #17  
Vecchio 19-12-2009, 16.22.01
Fred(R)
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"LucaS" <lucaS958@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:4b2caa58$0$1102$4fafbaef@reader4.news.tin.it. ..

> Indubbiamente il problema esiste, nessuno lo nega.


Non è consueto di questi tempi ascoltare/leggere ragionamenti, concetti e
considerazioni espressi con competenza ma anche con realismo e buon senso
come hai fatto tu.
Non posso che condividere e complimentarmi.
Mi sembra inoltre di capire che dopo i passati, recenti "anni ruggenti"
della finanza, qualcosa stia finalmente cambiando non solo nell'approccio al
cliente ma, soprattutto, nell'organizzazione interna della banca.
Purtroppo ho la sensazione che il tutto avvenga un po' a macchia di
leopardo, anche perchè continuo a vedere/sentire l'ABI tutt'ora arroccata su
posizioni di netta retroguardia. Penso quindi che le banche, in particolare
i grandi gruppi, stiano procedendo in ordine sparso sul cammino di queste
benedette "nuove regole" che peraltro tardano sia nell'arrivare che
nell'operare.
In questo quadro i sindacati mi appaiono piuttosto "passivi". Cercano di
controllare, di contenere ma da parecchio non mi capita di leggere
*iniziative* vere. Con questa storia della crisi si subisce quasi tutto,
senza pensare che certi "accordi" o contratti, passata la crisi, resteranno
ben validi.
Infine, sui frequentatori del Ng c'è poco da dire.
Penso che l'attuale clima sociale e aziendale spinga sempre più le persone a
"farsi i fatti propri".
Non c'è né voglia né tempo né (a volte) coraggio per esprimere in un luogo
pubblico come questo le proprie opinioni o iniziare una discussione.
Il massimo che si fa spesso è chiedere, chiedere, chiedere, magari con la
speranza di risparmiarsi una visita in Agenzia o una telefonata. E poi i
multipost.... insomma una pena.
Non è certo questa la filosofia di Usenet.
I Newsgroup sono gruppi di *discussione*, cioè dovrebbero, ciascuno, essere
frequentati da addetti ai lavori o almeno da "appassionati" del tal
argomento al fine di portare un proprio contributo di idee, opinioni,
suggerimenti e quant'altro.
Troppo spesso ormai non è più così.
Ma ciò dipende non solo dalla "qualità" dei frequentatori ma anche dal fatto
che i "gestori" della gerarchia .it IMO hanno non poco da rimproverarsi per
quanto riguarda la "diffusione della cultura Usenet", frase che campeggia
nel "loro" Manifesto.
Ma qui andiamo completamente fuori tema. Anche per questo tema ci sono i Ng
appositi, anche se poi anche lì è del tutto inutile discuterne.
Se poi parliamo dei "media" il massimo risultato di visibilità di un Ng
consiste nel fatto di essere citato (di rado) come "sfogatoio". Mi pare
quindi che le banche abbiano poco da lamentarsi per come sono trattate da
alcuni media.
:-)
Comunque io continuo a crederci, nonostante tutto.
E prima o poi metterò anche in piedi un "sitarello" personale in parallelo.
Ho già trovato un nome e l'ho registrato. Nel 2010 si vedrà.
Insh'Allah!
;-)

Saluti. Fred®
  #18  
Vecchio 19-12-2009, 16.49.57
Gi_pll
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"Fred(R)" <mail_valida_nel_reply-to@nospam.invalid> ha scritto nel messaggio
news:4b2cef6e$0$1110$4fafbaef@reader3.news.tin.it. ..
> Non è consueto di questi tempi ascoltare/leggere ragionamenti, concetti e
> considerazioni espressi con competenza ma anche con realismo e buon senso
> come hai fatto tu.
> Non posso che condividere e complimentarmi.

Quoto.
E' sempre più difficile trovare competenza e buon senso, sia nel fare banca,
non dalla parte dei banchieri ma fare banca da quello di tutti i giorni, da
quello che sta davanti al cliente o comunque con esso ha rapporti diretti.
Con il cliente medio, intendo; troppo facile fare banca trovandosi con il
cliente al rotary o al golf club.
E' sempre più difficile trovare competenza e buon senso soprattutto in
strutture che non stimolano o non perseguono certe filosofie; si certo,
anche le peggiori organizzazioni riescono a barcamenarsi grazie a minoranze
che lavorano seriamente e con coscienza professionale, basta guardare il
paese nel suo complesso!
Però, è molto difficile che un buon dipendente possa andare contro le
indicazioni aziendali, lo farà a malincuore ma, proprio perché la sua
coscienza non gli permette di andare contro l'azienda che lo stipendia, si
sentirà costretto a fare violenza al suo buon senso e trattare il cliente
secondo la filosofia imposta. L'alternativa sono le dimissioni e, al di la
dei tempi correnti, non sempre è facile per chi ricopre ruoli non
specialistici o particolarmente spendibili.
Non so' in quale meravigliosa azienda il LucaS operi, per quanto mi riguarda
e per come ne parla l'invidio, anche se io sono ormai fuori; ma le realtà
con cui ho avuto e ho esperienza diretta, mi fanno dire che diverse realtà,
anche di notevoli dimensioni, sono ancora al medioevo pensando che sia il
cliente ad avere bisogno della banca e ad essa deve prostarsi.
Chiaro, le eccezioni ci sono sempre, LucaS docet; ma si trovano con più
difficoltà dei tartufi.
Cordialità
Gi










--
Per chi avesse necessità di contattarmi privatamente:
gsassachiocciolatiscalipuntoit
Scusate il disturbo.

  #19  
Vecchio 19-12-2009, 21.35.41
LucaS
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"Fred(R)" <mail_valida_nel_reply-to@nospam.invalid> ha scritto nel messaggio
news:4b2cef6e$0$1110$4fafbaef@reader3.news.tin.it. ..

> In questo quadro i sindacati mi appaiono piuttosto "passivi". Cercano di
> controllare, di contenere ma da parecchio non mi capita di leggere
> *iniziative* vere. Con questa storia della crisi si subisce quasi tutto,
> senza pensare che certi "accordi" o contratti, passata la crisi,
> resteranno ben validi.


Ecco, hai centrato, secondo me, il vero problema.
Da un lato abbiamo l'ABI, un'organizzazione sotto molti aspetti poco
lungimirante ma sotto molti altri efficiente e compatta, in grado di
elaborare strategie di medio e lungo periodo e sopratutto di perseguirle
con metodo ed efficacia.
Dall'altro ci sono le organizzazioni sindacali; strutture frammentate sia
nelle strategie che negli interessi.
Potranno mai queste ultime contrapporsi in modo costruttivo alla prima?
Ho portato l'esempio della mia banca non perchè la ritengo sotto molti
aspetti più virtuosa di altre ma perchè è la sola che conosco molto bene.
Per questo ritengo interessante che ciascuno di noi porti qui il suo
contributo di esperienza.
Mica c'è bisogno di citare il nome degli istituti.
Sarebbe un esempio di consapevolezza e maturità che spesso, molto spesso
manca nei bancari.
Ed allora, cari colleghi, di cosa cazzo ci lamentiamo se temiamo anche le
nostre ombre? :-)
O peggio, di cosa cazzo ci lamentiamo se poi pensiamo che tanto il problema
oggi è di altri e siccome oggi non ci riguarda possiamo essere
tranquillamente spettatori passivi?
La mia è una realtà che fino a non molti anni fa era governata da
intrallazzi politici ed inciuci vari ed oggi è governata dalle stretegie di
uno tra i primi gruppi bancari a livello europeo e mondiale.
Un altro mondo.
Ripeto, non sono rose e fiori, anche perchè la realtà è grande e complessa.
Giocoforza la percezione che ciascuno di noi dipendenti ha, è legata al
ruolo piuttosto che alla realtà e sono quindi consapevole, come ho già
detto, che un modello organizzativo può essere declinato in modo
efficiente o sbagliato, sopratutto dalle persone che lo dovrebbero
applicare.
In buona sostanza può essere il migliore sulla carta ma se poi, sul
territorio, non è condiviso o peggio è condiviso male, si creano solo dei
danni.
Da me è molto forte l'attenzione affinche il processo avvenga nel modo
corretto.
Tornando al ruolo del sindacato, trovo che nessuno meglio di loro, dovrebbe
avere il polso reale della situazione.
Nessuno meglio di loro dovrebbe conoscere le problematiche dei vari
istituti, legate in particolare ai modelli commerciali e distributivi.
Nessuno meglio di loro dovrebbe poter essere in grado di fare dei confronti
e, se del caso, di mettere in evidenza quelli che hanno maggiori
debolezze o proporne altri che invece, quelle debolezze, le hanno superate.
Evidenziate le differenze, nessuno meglio di loro è infine in grado di
denunziare, anche pubblicamente le storture, dove queste eventualmente
esistono.
La verità, a mio modesto parere, è semplicemente che non esiste un
sindacato nazionale dei bancari, con una strategia compatta ed uniforme ma
esistono tante stretegie modellate sulle singole realtà e caratterizzate da
sfaccettature e prebende la cui peculiarità motoria è costituita
essenzialmente dalle tessere raccolte e dalla carriera politica che può
eventualmente derivarne.
Come può una struttura del genere, frammentata e non focalizzata
contrapporsi, in modo costruttivo s'intende, ad un'organizzazione
monolitica, compatta, che mentre firma un contratto ha già in testa le basi
per quello successivo?
Ecco, in un mondo dove si parla continuamente di rinnovamenti è opportuno
che anche il sindacato ripensi le sue strategie e la sua ragione stessa di
essere.
Il rischio è quello di sparire e forse, in un mondo dove i giovani arrivano
a 40 anni senza avere un lavoro certo che gli consenta di crearsi una
famiglia piuttosto che di indebitarsi per la casa, questo fallimento è già
in atto.
Un cordiale saluto
LucaS




  #20  
Vecchio 20-12-2009, 18.33.44
Bianca
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Predefinito Re: Bancari: attenti all'eccesso di zelo!


"Hereticus" <here@fast.com> ha scritto nel messaggio
news:5Z2Xm.65181$813.20805@tornado.fastwebnet.it.. .
> Ma in diverse banche comporta l'addio alle opportunità di carriera.
> Spero non sia il caso del tuo istituto!

Here, non sarò mai parte del top management...ma va bene così, sono
abbastanza fortunata di appartenere a un'area della banca in cui questi
atteggiamenti sono apprezzati...soprattutto dai clienti, e visto che sono
loro che ci pagano lo stipendio (a tutti, anche a quelli che di clienti non
ne vedono mai...) ..alla fine va bene per tutti..
...e soprattutto dormo sonni tranquilli (e non devo strisciare per
nessuno..né chinare la testa...oh, per me é importante, per altri meno...).

 

Tags
alleccesso, attenti, bancari, zelo
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