Un cliente chiede di aver copia di alcuni assegni emessi.
Si tratta di titoli risalenti a diversi anni fa, e quindi non recanti il
"non trasferibile".
Arriva la copia, e notiamo che gli assegni sono in bianco, senza
l'indicazione del beneficiario.
Mettere una croce sulla risposta esatta:
1 - Si dà al cliente solo la fotocopia della "faccia" dell'assegno, senza
fargli vedere il retro, e quindi senza fargli vedere la girata. Insomma, lui
l'ha emesso senza indicare il beneficiario, quindi non sono fatti suoi
sapere chi l'ha incassato.
2 - Si dà al cliente la fotocopia della faccia dell'assegno e il retro fino
alla prima girata. "Ti dico il primo che ha girato l'assegno, ma poi quello
che ne ha fatto questo primo sono fatti suoi, a te non te ne deve fregare
niente."
3 - Si dà al cliente fotocopia fronte/retro del titolo.
Io la penso in un modo, altri colleghi in un altro.
Non abbiamo elementi "tangibili" a sostegno delle nostre tesi né io ne gli
altri ... quindi se qualcuno avesse qualche sentenza/parere/legge, di
Onbudsman o Bankitalia o Cassazione o qualunque altro mi farebbe un favore.
Vinicio Loncagni ha scritto:
> Vediamo un po' come la pensano "gli altri" ...
> Un cliente chiede di aver copia di alcuni assegni emessi.
> Si tratta di titoli risalenti a diversi anni fa, e quindi non recanti il
> "non trasferibile".
> Arriva la copia, e notiamo che gli assegni sono in bianco, senza
> l'indicazione del beneficiario.
> Mettere una croce sulla risposta esatta:
Io crocetterei questa:
> 2 - Si dà al cliente la fotocopia della faccia dell'assegno e il retro fino
> alla prima girata. "Ti dico il primo che ha girato l'assegno, ma poi quello
> che ne ha fatto questo primo sono fatti suoi, a te non te ne deve fregare
> niente."
Non so se la pensi come me ma se non aveva l'indicazione del
beneficiario, il titolo si considera al portatore e siccome il titolo è
del traente finchè non lo consegna al primo beneficiario (Codice Civile
Libro Quarto: Delle obbligazioni,Titolo V: Dei titoli di credito,Capo I:
Disposizioni generali, Art. 2003: Trasferimento del titolo e
legittimazione del possessore: Il trasferimento del titolo al portatore
si opera con la consegna del titolo [...]) credo che di lì in poi non
sia più di "sua proprietà".
In altre parole, ok, ti dico di che te ne sei fatto e a chi lo hai
consegnato finchè era tuo, non oltre.
> Grazie.
Prego, ho detto la mia
> Ciao ciao
Saluti
"Vinicio Loncagni" <mail_nel_post@nospam.invalid> ha scritto nel messaggio
news:7o6sddF3ohnobU1@mid.individual.net...
> 1 - Si dà al cliente solo la fotocopia della "faccia" dell'assegno, senza
> fargli vedere il retro, e quindi senza fargli vedere la girata. Insomma,
> lui
> l'ha emesso senza indicare il beneficiario, quindi non sono fatti suoi
> sapere chi l'ha incassato.
Ai miei tempi, per quel che mi riguardava ovviamente, facevo valere
tassativamente la numero uno; però non ho nulla che la possa supportare. Non
penso che ci sia qualche cosa di specifico che lo sancisca se non, come tu
dici, la tutela dei giratari.
Aggiungo che, anche qualora non fosse stato in bianco, a lui si dava
solamente la copia del fronte; controllare che la prima firma fosse
rispondente al beneficiario era, ed è, compito della banca che lo ha
negoziato.
Si consegnava fronte e retro solamente in presenza di richiesta di un legale
che ne dava motivazione.
Cordialità
Gi
--
Per chi avesse necessità di contattarmi privatamente:
gsassachiocciolatiscalipuntoit
Scusate il disturbo.
Insomma, lui
> l'ha emesso senza indicare il beneficiario, quindi non sono fatti suoi
> sapere chi l'ha incassato.
Decisamente la due, anche se la prima ti eviterebbe qualche possibile
problema con la privacy nel caso il primo prenditore faccia del casino;
credo fondatamente che alla fine della giostra verrebbe riconosciuto giusto
l'operato numero due, ma potrebbe non bastare la ragione...se trovi un matto
cui un avvocato dice che può citare la banca e questo ci si butta a pesce,
son dolori. E con la penuria di lavoro per gli avvocati, atteso il loro gran
numero, non è poi così difficile che il matto venga fuori.
saluti a tutto il ng
"Vinicio Loncagni" <mail_nel_post@nospam.invalid> ha scritto nel messaggio
news:7o6sddF3ohnobU1@mid.individual.net...
> 3 - Si dà al cliente fotocopia fronte/retro del titolo.
Ha comunque il diritto di verificare l'operato in sede di negoziazione ai
sensi della convenzione assegno.
Ancora però alcune banche si ostinano a nascondere le girate.
"Vinicio Loncagni" <mail_nel_post@nospam.invalid> ha scritto nel messaggio
news:7o6sddF3ohnobU1@mid.individual.net...
> quindi se qualcuno avesse qualche sentenza/parere/legge, di
> Onbudsman o Bankitalia o Cassazione o qualunque altro mi farebbe un
> favore.
Non credo ce ne siano. In genere quando serve, "insistendo" si riesce ad
avere.
Max max wrote:
>> 3 - Si dà al cliente fotocopia fronte/retro del titolo.
> Ha comunque il diritto di verificare l'operato in sede di
> negoziazione ai sensi della convenzione assegno.
> Ancora però alcune banche si ostinano a nascondere le girate.
Tratto dal messaggio 4b1e9b1a$0$34587$4fafbaef@reader1.news.tin.it di Max
max:
>> 3 - Si dà al cliente fotocopia fronte/retro del titolo.
> Ha comunque il diritto di verificare l'operato in sede di negoziazione ai
> sensi della convenzione assegno.
> Ancora però alcune banche si ostinano a nascondere le girate.
Io faccio parte delle "alcune banche"... ^__^
Ma mi ricordo che ci siamo già "zaccagnati" su questo argomento qualche
tempo fa, solo che ora non trovo più il thread.
Secondo me, la soluzione esatta è la 2.
Un collega sosteneva la 1, che non condivido.
Se anche avesse ragione Maxmax e fosse giusta la 3 ... a maggior ragione
verrebbe la 2.
Tanto tutti gli assegni avevano una sola girata ...
"Vinicio Loncagni" <mail_nel_post@nospam.invalid> ha scritto nel messaggio
news:7o6sddF3ohnobU1@mid.individual.net...
> Vediamo un po' come la pensano "gli altri" ...
.........
Io darei al cliente fotocopia fronte/retro del titolo.
Una domanda simile è stata posta all'"esperto risponde" del Sole24ore:
"La banca trattaria può rilasciare al traente, legittimo titolare del conto
corrente a lui intestato, la fotocopia degli assegni dallo stesso emessi,
comprensiva di tutte le girate? O la Banca deve limitarsi a fornire la
fotocopia verso e recto dell'assegno limitatamente alla prima girata
oscurando quelle successive?"
"onedido" <onedido-NOSPAM-@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:nOOTm.106188$9f6.120634@twister1.libero.it...
> ci faccia sapere come la pensa l'esperto.
"Occorre ricordare, innanzi tutto, che quando l'assegno è all'ordine
(contiene cioè l'indicazione del nome del prenditore) la circolazione del
titolo avviene mediante la girata apposta sul retro dell'assegno stesso; e
che essa può essere "piena" quando indica la persona del giratario, oppure
"in bianco" quando consiste nella sola firma del girante. Fatta questa
premessa e passando ad esaminare il quesito proposto si osserva quanto
segue. Secondo quanto previsto dall'articolo 38 del Rd 21 dicembre 1933 n°
1736 (legge sull'assegno) «il trattario che paga un assegno bancario
trasferibile per girata è tenuto ad accertare la regolare continuità delle
girate, ma non l'autenticità delle firme dei giranti», con la conseguenza
che la banca – quale mandataria del correntista – assume l'obbligo di pagare
unicamente gli assegni che presentino una regolare continuità di girate.
Infatti anche recentemente (Cassazione civile, sezione I, 11 febbraio 2008,
n. 3187), il Supremo collegio ha stabilito che la responsabilità nei
confronti dell'emittente di assegno bancario per il mancato controllo della
regolare continuità delle girate si riferisce alla sola banca trattaria, cui
la predetta norma (articolo 38 citato) impone uno specifico obbligo operante
sul piano contrattuale con il traente. Da ciò deriva che il "traente" ha il
diritto di controllare la regolarità della circolazione del titolo da lui
emesso e la regolarità del pagamento, trattandosi di un rapporto
contrattuale di conto corrente tra la banca ed il correntista il quale, con
il rilascio dell'assegno ne autorizza la circolazione. Pertanto, ove si
ammetta il diritto del traente a che la trattaria paghi a favore del
legittimo presentatore e adempia anche all'obbligo previsto dall'articolo 38
della legge sull'assegno, non si può disconoscere il suo conseguente diritto
alla visione integrale dell'assegno emesso, in quanto solo mediante l'esame
della serie di girate può essere accertato che il pagamento è stato
effettuato a norma di legge a favore di chi era cartolarmente legittimato,
con il conseguente adempimento all'obbligo derivante dalla convenzione di
assegno. E poiché la banca è tenuta – proprio per tale convenzione – a
documentare al traente il pagamento a favore del legittimo portatore e la
prova non può essere data senza l'esibizione delle girate apposte sul
titolo, ne deriva che tale esibizione non comporta violazione di un segreto
essendo compiuta, invece, nell'adempimento di un obbligo giuridico."
Max max wrote:
> E poiché la banca è tenuta - proprio per tale convenzione -
> a documentare al traente il pagamento a favore del legittimo
> portatore e la prova non può essere data senza l'esibizione delle
> girate apposte sul titolo, ne deriva che tale esibizione non comporta
> violazione di un segreto essendo compiuta, invece, nell'adempimento
> di un obbligo giuridico."
Tratto dal messaggio 4b1fe486$0$30964$4fafbaef@reader3.news.tin.it di Max
max:
> "Occorre ricordare, innanzi tutto, che quando l'assegno è all'ordine
> (contiene cioè l'indicazione del nome del prenditore) la circolazione del
> titolo avviene mediante la girata apposta sul retro dell'assegno stesso;
.... e quando invece è in bianco (cioè, senza indicazione del beneficiario)?
"Max max" <maxmax@nomail.it.invalid> ha scritto nel messaggio
news:4b212f8c$0$10446$4fafbaef@reader2.news.tin.it ...
> Vale sempre il discorso che il cliente ha diritto di controllare le
> modlità di negoziazione e di pagamento in base alla convenzione di
> assegno.
Io continuo ad ostinarmi nel sostenere le mie vaccate giornaliere.
Il cliente ha tutto il diritto di vedere, se non ricorda, come ha emesso il
suo assegno.
Il controllo della regolarità delle girate non è compito delle due banche?
Perché al traente interessa conoscere i rapporti tra i giratari?
Solo se ha dei sospetti o ha avuto notizia dal suo creditore su qualche
irregolarità, può sporgere denuncia o avvalersi di un legale, il quale farà
richiesta della fotocopia integrale, in questo caso ottenendola,
assumendosene la responsabilità in ordine alla tutela dei giratari.
Cordialità
Gi
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Scusate il disturbo.
"Gi_pll" <cippa@lippa.it> ha scritto nel messaggio
news:7ocq13F3op01vU1@mid.individual.net...
> Il cliente ha tutto il diritto di vedere, se non ricorda
Anche se lo ricorda ;-)
> Il controllo della regolarità delle girate non è compito delle due banche
> ?
E' un obbligo, non un compito, ed in primis proprio verso il traente.
> o avvalersi di un legale, il quale farà richiesta della fotocopia
> integrale, in questo caso ottenendola, assumendosene la responsabilità in
> ordine alla tutela dei giratari.
>> o avvalersi di un legale, il quale farà richiesta della fotocopia
>> integrale, in questo caso ottenendola, assumendosene la
>> responsabilità in ordine alla tutela dei giratari.
> E cosa ha il legale in più del cliente ? ;-)
Infatti. Strana teoria quella che una richiesta sia legittima solo se
provenga da un legale.
"Max max" <maxmax@nomail.it.invalid> ha scritto nel messaggio
news:4b21349e$0$10443$4fafbaef@reader2.news.tin.it ...
> E' un obbligo, non un compito, ed in primis proprio verso il traente.
Obbligo, dovere, compito: nel mio immaginario ha la stessa valenza. Non mi
pare che qui si stia in un'aula di tribunale dal dover analizzare le
sfumature di un sostantivo che, a voler ben guardare, sono classificati come
sinonimi.
> E cosa ha il legale in più del cliente ? ;-)
Ammetto che qui ho peccato di leggerezza dando adito ad una interpretazione
di bischerata.
Presupponevo, ma per l'appunto non l'ho esplicitato in maniera corretta, che
l'intervento di un legale avvenisse a seguito di un ricorso alla sua
assistenza per supposta irregolarità nella circolazione del titolo o
comunque contestazione dello stesso. Mi sembra ovvio, che il legale, pur
rappresentando il cliente, assume una veste giuridica differente dal comune
cliente, contemplando, la sua attività, il rispetto di regole deontologiche,
ma anche legali, a cui il cliente non deve soggiacere; non per obbligo.
Cordialità
Gi
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Scusate il disturbo.
Smarrimento libretto degli assegni
extrabyte: Salve a tutti, solo oggi mi sono reso conto di aver smarrito il libretto
degli assegni. Al 99.99% l'ho smarrito qui in casa; in effetti mi era
successo anche l'anno scorso, ma poi sono riuscito a...
Banche
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13-04-2009 23.25.17
Libretto degli assegni
max.martellotta@gmail.com: Un caloroso saluto a tutti. Avrei bisogno di sapere una cosa: esiste
un regolamento comune a tutte le banche che impone un limite al numero
di carnet? Lo chiedo perchè vedo gente in possesso di...
Banche
2
18-09-2007 20.19.33
Piazza di emissione degli assegni
Giovanni F.: Ho versato qualche assegno presso la mia banca.
Come al solito, gli assegni erano con data e luogo di emissione in bianco,
visto che tutti fanno così.
Prima di versarli, ho scritto su ogni assegno...
Banche
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26-07-2006 11.05.46
Origine degli Assegni Circolari
Andrea: Salve,
so ke la mia è una domanda banale, ma è fatta da uno ke a riguardo ne sa
la metà di ki non ne sa nulla.
Se mi presento nella mia banca con 2.000 (duemila) euro in contanti, e
chiedo (per...