La disciplina dei conti correnti cointestati è la stessa per tutte le
banche, o ognuna si comporta in maniera diversa?
Fatte le opportune considerazioni in merito alla precedente domanda, è
in generale possibile per ciascun cointestatario effettuare qualsivoglia
operazione, con particolare riguardo ai bonifici da e per conti correnti
intestati solo a se stesso?
On Fri, 17 Jul 2009 11:54:34 +0200, in it.economia.banche "Michelasso" wrote:
>Fatte le opportune considerazioni in merito alla precedente domanda, è
>in generale possibile per ciascun cointestatario effettuare qualsivoglia
>operazione, con particolare riguardo ai bonifici da e per conti correnti
>intestati solo a se stesso?
E' la possibilità di firma (congiunta, disgiunta) che fa la reale differenza.
Saluti, Mamo.
--
Conoscere i corretti comportamenti da tenere,
è il miglior modo per frequentare i newsgroup.
Inizia a leggere qualcosa: http://wiki.news.nic.it/AiutoComposizione
"Michelasso" <qzerty@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:h3php5$1he$1@tdi.cu.mi.it...
> La disciplina dei conti correnti cointestati è la stessa per tutte le
> banche, o ognuna si comporta in maniera diversa ?
Ci sono delle piccole differenze. Devi comunque verificare il contratto.
> è in generale possibile per ciascun cointestatario effettuare
> qualsivoglia operazione, con particolare riguardo ai bonifici da e per
> conti correnti intestati solo a se stesso ?
>> è in generale possibile per ciascun cointestatario effettuare
>> qualsivoglia operazione, con particolare riguardo ai bonifici da e per
>> conti correnti intestati solo a se stesso ?
> A firma disgiunta sì
> Max max
E' corretto quindi che il concetto di "firma disgiunta" si possa
definire in questo modo (cito un esempio di condizioni di un c/c
reperito in rete):
"Se il contratto è intestato a più persone ogni cointestatario ha la
facoltà di compiere operazioni separatamente, disponendo del rapporto
(ivi compreso l'estinzione dello stesso) con piena liberazione della
banca anche nei confronti degli altri cointestatari."
"Michelasso" <qzerty@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:h41jei$t5t$1@tdi.cu.mi.it...
> E' corretto quindi che il concetto di "firma disgiunta" si possa definire
> in questo modo
Sì in realtà è già previsto dall'art. 1854 c.c.
Quello che può variare nei contratti è principalmente la natura delle
operazioni (alcune banche escludono espressamente la possibilità di uno solo
dei cointestatari di chiudere il conto o effettuare particolari
dichiarazioni negoziali) e la disciplina del mutamento unilaterale del
regime.
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