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  #1  
Vecchio 09-12-2008, 21.04.17
a
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Preavviso di revoca

Ho versato in c/c un assegno che è risultato in un primo momento impagato
per difetto di provvista.
Alla seconda presentazione l'intero importo dell'assegno è stato pagato.
Il traente ha ricevuto il "preavviso di revoca" e dopo aver provveduto a
pagarmi interessi e penale ora mi chiede la quietanza liberatoria.
Io non ho alcun problema a rilasciargliela se non fosse che il segretario
comunale (non è un pubblico ufficiale?!) non si ritiene competente ad
autenticarmi la firma della quietanza ed il notaio vuole vedere l'assegno.
Ma se l'assegno è stato interamente pagato non deve essere trattenuto dalla
banca del traente alla quale è pervenuto per il tramite della Stanza di
Compensazione?
Ed io come faccio per rilasciare questa quietanza?
Qualcuno di voi ha esperienze simili?
Grazie
Alt 09-12-2008, 21.04.17
borsa-italia.net
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  #2  
Vecchio 09-12-2008, 21.49.24
sigarne
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Preavviso di revoca


"a" <ad_maiora@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:5bA%k.211359$FR.500884@twister1.libero.it...
> Ho versato in c/c un assegno che è risultato in un primo momento impagato
> per difetto di provvista.
> Alla seconda presentazione l'intero importo dell'assegno è stato pagato.
> Il traente ha ricevuto il "preavviso di revoca" e dopo aver provveduto a
> pagarmi interessi e penale ora mi chiede la quietanza liberatoria.

Corretto
> Io non ho alcun problema a rilasciargliela se non fosse che il segretario
> comunale (non è un pubblico ufficiale?!) non si ritiene competente ad
> autenticarmi la firma della quietanza ed il notaio vuole vedere l'assegno.

questo mi risulta strano
> Ma se l'assegno è stato interamente pagato non deve essere trattenuto
> dalla banca del traente alla quale è pervenuto per il tramite della Stanza
> di Compensazione?

Nodeve essere restituito con l'annotazione che èstato pagato per il solo
importo riportato sul titolo
> Ed io come faccio per rilasciare questa quietanza?

Devi farti autenticare la firma.
"
Limitatamente all'illecito di emissione di assegni in difetto di provvista,
l'art. 8

della l. n. 386/1990 prevede che le sanzioni amministrative, pecuniarie ed
accessorie,

non si applichino ove il traente, entro sessanta giorni dalla data di
scadenza del termine

di presentazione del titolo, abbia eseguito il c.d. "pagamento tardivo dell'assegno",

vale a dire abbia corrisposto al soggetto legittimato l'importo facciale del
titolo, maggiorato

dagli interessi, dalla penale del 10% e dalle eventuali spese per il
protesto o

per la constatazione equivalente, e ne abbia fornito la prova allo
stabilimento trattario

o al pubblico ufficiale incaricato del rilascio della formale constatazione
del mancato

pagamento, mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in
caso di

pagamento a mezzo deposito vincolato, mediante attestazione della banca
comprovante

il versamento dell'importo dovuto."

http://www.bancaditalia.it/sispaga/s...uaderno_59.pdf

Sempre a questo link puoi trovare delle interessanti considerazioni sulla
giurisprudenza in merito.

Riporto per comodità:

In definitiva, la banca trattaria che abbia constatato la mancanza

della provvista sul conto del proprio cliente dovrà astenersi dall'effettuare
l'iscrizione

nella CAI solo nelle ipotesi in cui abbia avuto la prova del pagamento
tardivo in quella

determinata forma prevista dalla legge (123), oltre che tempestivamente
(124).

(123) Tale conclusione è condivisa dalla prevalente giurisprudenza: cfr., ex
multis, Tribunale Brindisi,

sez. dist. di Fasano, 11 novembre 2002, in proc. r.g. n. 121/2002, Tribunale
S. Maria Capua Vetere, sez. dist.

di Piedimonte Matese, 30 gennaio 2003, in proc. n. 146/2002, Tribunale
Latina 25 febbraio 2003, in proc. r.g.

n. 468/2003, Tribunale Marsala 5 maggio 2003, in proc. r.g.s. n. 128/2003,
Tribunale Prato 26 maggio 2003,

in proc. r.g. n. 2616/2003, Tribunale Nuoro 4 giugno 2003, in proc. r.g. n.
131/2003, Tribunale Marsala, ord.

coll. 9 luglio 2003, in proc. n. 10/2003 ruolo reclami, Tribunale Prato,
ord. coll. 23 luglio 2003, in proc. r.g. n.

3704/2003, Tribunale Latina 29 luglio 2003, in proc. n. 3452/2003, Tribunale
Perugia 18 novembre 2003, in

proc. r.g. n. 2643/2003, Tribunale Agrigento 30 maggio 2005, in proc. r.g.
645/2005 e Tribunale Pordenone,

16 luglio 2005, in proc. r.g. n. 2572/2005. Contra, invece, un provvedimento
del Tribunale di Milano in una

fattispecie nella quale il ricorrente contestava la legittimità dell'iscrizione
nella CAI sul presupposto che la

banca trattaria erroneamente non si era accontentata, come prova del
pagamento tardivo, di una quietanza con

firma non autenticata. Il Tribunale ha in tal caso ritenuto che prima di
iscrivere il nominativo nella CAI la banca

avrebbe dovuto accertare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella
suddetta quietanza. Afferma il Tribunale,

al riguardo, che "appare evidente la violazione del dovere di diligenza
incombente sul banchiere per aver

trasmesso alla CAI la segnalazione del mancato pagamento di un assegno,
nonostante le fosse stata consegnata

una dichiarazione del creditore, della cui veridicità la banca ben poteva
accertarsi, senza dover ricorrere alla

ingiustificata pretesa di un'autenticazione della firma sulla quietanza
rilasciata dal creditore" (Tribunale Milano,

ord. coll. sez. feriale 22 settembre 2003, in proc. n. 50887/2003). E'
evidente, per contro, che l'esigenza

della banca trattaria di acquisire la quietanza con firma autenticata per
poter interrompere l'iter di iscrizione

nella CAI giammai può ritenersi "ingiustificata" poiché l'autentica della
firma di sottoscrizione della quietanza

è prevista dal combinato disposto degli artt. 8 e 9 della l. n. 386/1990. V'è
da soggiungere che la soluzione di

rimettere alla banca trattaria l'accertamento della veridicità di quanto
dichiarato dal beneficiario del pagamento

tardivo in un documento di quietanza non autenticato nella sottoscrizione
porterebbe grande incertezza nelle

valutazioni ed esporrebbe gli operatori del sistema a maggiori rischi e
responsabilità, certamente non voluti dal

legislatore, il quale non a caso ha previsto la necessità di una prova
"vincolata" del pagamento tardivo.



Saluti
  #3  
Vecchio 09-12-2008, 22.29.56
Angelo
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Preavviso di revoca

Ciao, se l'assegno ti è stato pagato (a mezzo banca) per il solo importo
facciale dovresti vedertelo restituire con su un timbro recante grosso modo
"assegno pagato per il solo importo facciale..."
Il traente, ti avrà senz'altro pagato penale e mora, ma non a mezzo banca,
quindi la banca te lo deve restituire, per consentirti di recuperare tali
somme se tu non le avessi avute.
La richiesta del notaio non è quindi strana.
Chiedi alla tua banca che tempi prevede per la restituzione del titolo.

Ciao

Angelo

  #4  
Vecchio 09-12-2008, 22.33.37
Vinicio Loncagni
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Preavviso di revoca

Tratto dal messaggio 5bA%k.211359$FR.500884@twister1.libero.it di a:

> Io non ho alcun problema a rilasciargliela se non fosse che il segretario
> comunale (non è un pubblico ufficiale?!) non si ritiene competente ad
> autenticarmi la firma della quietanza ...


Deja vu.
Già è successo che qualche segretario comunale non volesse autenticare ,
perchè secondo lui può farlo solo il notaio.

Vero.

Nel caso, basta ricordare al segretario comunale che non sta autenticando
*l'atto*, ma solo *la firma*, proprio come la autentica su un sostitutivo di
atto notorio per eredità, o su una autocertificazione qualsiasi destinata a
privati.

Insomma, lui non è responsabile di quello che c'è scritto: non deve appurare
che *veramente* l'assegno sia stato pagato, come non deve verificare che
gli eredi siano quelli dichiarati, o che la persona che ha davanti non abbia
carichi pendenti.

Deve solo certificare che il signor a, che ha davanti, è veramente il signor
a. Di quello che il signor a dichiara non gliene frega niente.

Ciao ciao

Vinicio Loncagni

--
Vinicius_LoncanisAThotmailPUNTOcom
Gringotts Bank LTD, Diagon Alley.
http://tinyurl.com/cwf4r

 

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preavviso, revoca
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